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Legge Regionale 6 maggio 1974, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le opere turistiche finanziate con le leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7, e 21 marzo 1957, n. 7, non sono da annoverarsi tra le “opere pubbliche di interesse degli enti locali” di cui all’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

Art.2
Il punto 12 dell’articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, è così modificato: “opere pubbliche di interesse turistico”.

Art.3
E’ consentita l’utilizzazione, ai sensi del precedente articolo 1, degli stanziamenti disposti sui capitoli 26801 e 26806 degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1972 e 1973 e degli eventuali residui.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 maggio 1974

Del Rio