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Legge Regionale 3 giugno 1974, n. 9

Concessione di contributi ai Centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell’Associazione volontari italiani del sangue.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, autorizzati a norma dell’art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, ed operanti nel territorio della Regione Sarda, contributi integrativi per il conseguimento delle finalità previste dalla predetta legge.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla sede regionale dell’Associazione volontari italiani del sangue un contributo annuale per le attività istituzionali e per il finanziamento delle sue associazioni provinciali.


Art.2
L’erogazione dei contributi autorizzati a norma del precedente articolo, avverrà con decreto dell’Assessore alla igiene e sanità, sentita la Giunta regionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere presentato al preventivo parere della Commissione consiliare competente.


Art.3
La concessione del contributo è subordinato alla comprovata rispondenza, da parte dei Centri di cui al precedente art. 1, a quanto previsto dalle norme del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, numero 1256, sia in ordine ai loro requisiti organico - funzionali, sia per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale addetto.

Art.4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974 è istituito il capitolo 15324 così denominato: “Contributi integrativi ai Centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano autorizzati a norma dell’art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, e contributo annuale alla sede regionale dell’Associazione volontari italiani del sangue”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15324 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974, ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
A favore del capitolo 15324 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 è stornata la somma di L. 60.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

Del Rio