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Legge Regionale 3 giugno 1974, n. 11

Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e modifiche ed integrazioni della stessa legge.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, è sostituito - quale interpretazione autentica - dal seguente: “Non è di ostacolo alla concessione del contributo la eventuale previsione negli statuti delle associazioni della possibilità di adesione anche di singoli amministratori, di ex amministratori nonché di altre persone impegnate nelle materie di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai problemi delle autonomie locali”.

Art.2
l testo dell’art. 3 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, è così modificato: “I contributi sono concessi con decreto dell’Assessore agli enti locali, previa deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare”.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

Del Rio