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Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 12

Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(Fondo di solidarietà regionale in agricoltura)
Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale sulle spese necessarie:
a) per il ripristino della coltivabilità dei terreni e delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, strade poderali ed interpoderali, canali di scolo, opere di provviste d’acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende agricole singole o associate;
c) per l’acquisto di sementi da impiegarsi nell’annata agraria in corso o in quella successiva a quella nella quale si è verificato l’evento dannoso;
d) per la ricostituzione di scorte vive;
e) per la ricostituzione di scorte morte.
I contributi di cui alle lettere a), b), e c) sono concessi nella misura dell’80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori diretti, singoli o associati, o appartengano alle categorie similari, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.
I contributi di cui alle lettere c) ed e) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 30 per cento.
I contributi di cui alla lettera d) possono essere concessi solo quando l’allevatore abbia subito una perdita del capitale - bestiame non inferiore al 20 per cento.


Art.2
Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli di cui al precedente articolo 1, che abbiano subito, per effetto di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per coltura danneggiata, un contributo pari al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta, quale indennizzo parziale.

Art.3
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a causa degli eventi dannosi considerati nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dell’ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 35 per cento, una sovvenzione pari al 30 per cento dei maggiori costi unitari di gestione, ragguagliati alla media dell’ultimo triennio.

Art.4
Per ovviare ai danni derivanti al patrimonio zootecnico da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame di allevamento bovino, ovino, caprino e suino un sussidio per l’acquisto di mangime nella misura che verrà di volta in volta stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, sentita la Commissione consiliare competente.

Art.5
Sulle disponibilità del Fondo di solidarietà l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative, ed agli appartenenti alle categorie similari le cui aziende abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento e ad allevatori diretti, singoli o associati in cooperative, che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento.
I prestiti di cui al comma precedente sono concessi al tasso dell’1 per cento e con ammortamento in 5 anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l’Amministrazione regionale e gli istituti autorizzati al credito agrario di esercizio.
Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti, con i relativi interessi, è garantita da privilegio secondo le norme e gli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
I prestiti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dell’Amministrazione regionale.


Capo II
(Provvidenze con concorso nel pagamento degli interessi)
Art.6
A favore dei produttori agricoli, con preferenza per i coltivatori diretti, le cui aziende, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni in misura tale da compromettere il bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio, con ammortamento quinquennale, che verranno erogati da istituti o enti autorizzati all’esercizio del credito agrario, con il concorso regionale sugli interessi.
I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità di conduzione dell’anno in corso e, nei casi di particolare gravità, anche di quello successivo all’annata agraria in cui si è verificato l’evento; sono inoltre concessi per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti con scadenze nell’anno in cui si è verificato l’evento.
I prestiti possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, a causa degli eventi dannosi considerati nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dell’ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 30 per cento.
Il tasso a carico delle ditte prestatarie è stabilito nella misura del 0,50 per cento per le cooperative agricole, dell’1 per cento per i coltivatori diretti e per le categorie similari, del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli.


Art.7
I prestiti di cui al precedente articolo 6 possono essere concessi anche agli affittuari e, per le quote di loro spettanza, ai mezzadri, coloni e compartecipanti.

Art.8
I prestiti di cui al precedente articolo 6 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione. Detta garanzia si esplica sull’ammontare dell’intera perdita per capitale, interessi e spese che gli istituti ed enti autorizzati al credito agrario di esercizio dimostreranno di aver sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni - costituiti in garanzia ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - delle ditte prestatarie inadempienti per almeno due rate semestrali od una rata annuale.

Art.9
La garanzia sussidiaria di cui all’articolo precedente è estesa anche ai prestiti concessi ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e non assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all’articolo 10 della precitata legge.

Art.10
Per gli scopi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è istituito presso il Banco di Sardegna un Fondo di garanzia sussidiaria, la cui dotazione iniziale sarà incrementata con ulteriori versamenti.

Capo III
(Disposizioni procedurali e finanziarie, transitorie e finali)
Art.11
Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, l’Assessore all’agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all’evento dannoso il carattere di calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica, vengono delimitate le zone territoriali danneggiate, vengono indicati gli specifici interventi da adottarsi, la misura di essi, nonché i termini entro i quali devono essere effettuati gli accertamenti e concesse le provvidenze.

Art.12
Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l’Assessore all’agricoltura, ogni volta in cui si verifica l’evento dannoso, autorizza gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, competenti per territorio, a emettere il parere previsto dal successivo articolo 18.

Art.13
Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, devono essere presentate all’Ispettorato ripartimentale dell’agricoltura, competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.
I termini di cui al comma precedente possono essere, in presenza di particolari situazioni, modificati o riaperti con decreto dell’Assessore all’agricoltura e foreste.
La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall’Ispettorato ripartimentale dell’agricoltura territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende.
Gli Ispettorato dell’agricoltura, in conformità alle direttive di volta in volta impartite dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, possono avvalersi sia per l’accertamento dei danni, sia per l’istruttoria delle domande di prestiti, contributi e sovvenzioni, sia per la stessa erogazione delle provvidenze concesse, dell’Ente di sviluppo e delle Commissioni comunali per l’agricoltura.


Art.14
Per la concessione del sussidio di cui all’articolo 4, la domanda viene integrata dai competenti uffici comunali con l’indicazione della consistenza del bestiame risultante dai bollettini anagrafici e posseduto alla data stabilita nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
I sindaci rilasciano contestualmente appositi buoni di prelevamento di mangimi per un valore pari al sussidio concesso.


Art.15
Alla fornitura provvedono sia le cooperative agricole regolarmente costituite o i loro consorzi, sia le ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per la vendita dei mangimi, dietro presentazione dei buoni di prelevamento.
Le forniture vengono pagate, alle ditte venditrici e alle cooperative con ordinativi di pagamento degli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento, debitamente firmati, per avvenuto acquisto, dai beneficiari.


Art.16
Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessa forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.

Art.17
Gli elenchi delle provvidenze di cui alla presente legge saranno trasmessi, con l’indicazione dei relativi importi, a cura degli Ispettorati dell’agricoltura ai Comuni, che provvederanno alla loro pubblicazione nell’albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Art.18
I prestiti di cui agli articoli 5 e 6 sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previo parere del Capo dell’Ispettorato ripartimentale dell’agricoltura sulla gravità dei danni riportati dall’azienda e sull’ammontare del credito occorrente.

Art.19
Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sarà corrisposto dall’Assessorato all’agricoltura e foreste agli istituti ed enti esercenti il credito agrario – sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualità o semestralità, erogate anticipatamente, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte prestatarie nella misura prevista dal precedente articolo 6.
Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio.


Art.20
Il fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, assume la denominazione di “Fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Detta denominazione modifica quella del capitolo 26637 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974.
Lo stanziamento del predetto capitolo 26637 è aumentato di lire 9.700.000.000.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, saranno ripartite le disponibilità del Fondo, per i diversi interventi previsti dalla presente legge.
Sul fondo di cui al primo comma del presente articolo gravano anche le spese per la concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 9.


Art.21
La garanzia sussidiaria già concessa ai sensi della legge regionale 14 agosto 1968, n. 39, della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34, e della legge regionale 5 luglio 1972, n. 24, permane fino alla estinzione delle operazioni creditizie concluse ai sensi delle medesime leggi regionali.
Le spese relative all’assolvimento di essa gravano sul fondo di cui al precedente art. 10.


Art.22
Il Fondo di garanzia di cui all’art. 3 della legge regionale 14 agosto 1968, n. 39, è soppresso.
E’ autorizzato il versamento al Fondo di solidarietà regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, delle disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.


Art.23
Il Fondo di garanzia fidejussoria di cui all’art. 5 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34, è soppresso.
E’ autorizzato il versamento delle disponibilità esistenti in detto Fondo, sul Fondo di solidarietà regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.


Art.24
Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 21 e ai sensi dell’art. 10 della presente legge, sarà costituita apposita gestione le cui spese faranno carico al capitolo 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974, la cui denominazione è così modificata: “Fondo regionale di garanzia sussidiaria per i prestiti di esercizio concessi a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche“.
Lo stanziamento del predetto capitolo 26693 è aumentato di L. 100.000.000.
Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.25
Le spese relative all’art. 6 della presente legge gravano sul capitolo 26643 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974, la cui denominazione è così modificata: “Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, concessi, per le necessità di conduzione e per l’estinzione di passività, a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Su tale capitolo continuano a gravare le spese conseguenti alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34.


Art.26
Le spese derivanti dalla applicazione dell’art. 25 della presente legge fanno carico al capitolo 26643 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Lo stanziamento del predetto capitolo 26643 è aumentato di L. 300.000.000.


Art.27
Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 10.000.000.000, da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all’11 per cento.

Art.28
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art.29
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui ai precedenti articoli 5 e 6, garanzia fidejussoria al tesoriere dell’Amministrazione regionale.

Art.30
Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l’anno 1974 è istituito il capitolo 41613 con la denominazione “Ricavo dei muti contratti per l’impinguamento del Fondo di solidarietà regionale e per la erogazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi per le necessità di conduzione, per l’estinzione di passività a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche“ e con lo stanziamento di lire 10.000.000.000.

Art.31
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 è istituito il capitolo 16163 con la seguente denominazione “Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’impinguamento del Fondo di solidarietà regionale e per l’erogazione del concorso di solidarietà regionale e per l’erogazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi per le necessità di conduzione, per l’estinzione di passività a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui“ e con lo stanziamento di lire 250.000.000.
Le spese derivanti dall’applicazione degli articoli 28 e 29 della presente legge fanno carico al capitolo 16163 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.32
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 27, devono trovare capienza nei limiti delle tasse sulle concessioni governative devolute alla Regione.
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a decorrere dell’anno finanziario 1975.


Art.33
E’ autorizzato il versamento nel Fondo di solidarietà della somma eventualmente disponibile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto dei residui del capitolo 26637 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974.

Art.34
Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 22 gennaio 1964, n. 3, ad eccezione dell’articolo 2; 17 agosto 1967, n. 15; 29 maggio 1968, n. 30; 14 agosto 1968, n. 39; 23 ottobre 1968, n. 44; 21 novembre 1968, n. 48; 19 novembre 1970, n. 34; 5 luglio 1972, n. 24.

Art.35
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1974, non fronteggiate con il ricavo dei mutui autorizzati dall’articolo 27, si fa fronte mediante la riduzione, per lire 350.000.000, del fondo stanziato al capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno in corso.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1974, valutati in lire 2.260.000.000, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione e della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento.


Art.36
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974.

Del Rio