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Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 13

Modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono approvate le modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39) allegate alla presente legge.

Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).
Il secondo comma del paragrafo 5-3 (Forestazione) è così sostituito:
«La competenza dell’approvazione dei progetti presentati dagli Ispettorati forestali nonchè di quelli di cui al terzo comma del precedente paragrafo 5-2 è dell’Assessorato all’agricoltura e foreste».
Il terzo comma del paragrafo 5- 3 (Forestazione) è abrogato.
Il paragrafo 5- 4 (Forestazione) è sostituito dal seguente:
«Per l’attuazione dei programmi di forestazione in Sardegna, di cui ai precedenti paragrafi, si applica il contratto regionale per i lavoratori dipendenti dall’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e dall’Ispettorato regionale delle foreste per la Sardegna stipulato dall’Assessorato regionale all’agricoltura in data 17 luglio 1973 e ratificato dalla Giunta regionale con provvedimento del 19 luglio 1973 che ha da intendersi qui riportato.
Lo stesso contratto dovrà essere applicato per tutti gli altri interventi forestali da attuarsi dall’Ispettorato regionale delle Foreste della Sardegna nonchè dall’Azienda foreste demaniali della Sardegna.
Scaduto il contratto di cui al primo comma, l’Assessore all’agricoltura determinerà, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le retribuzioni del personale avventizio addetto ai lavori di forestazione eseguiti con finanziamenti a carico del presente titolo di spesa o del bilancio regionale e stabilirà le norme necessarie a regolare il rapporto fra lo stesso personale e l’Amministrazione regionale».



Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974

Del Rio