Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 14
Contributo straordinario alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna( SFIRS) a reintegro delle perdite subite nella gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’erogazione del contributo avverrà solo dopo che la SFIRS avrà stipulato accordi giuridicamente vincolanti aventi per oggetto:
a) la cessione immediata della maggioranza delle azioni delle società del Gruppo tessili sarde associate;
b) la cessione immediata, da parte della SFIRS, di ogni attività di gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate;
c) la cessione, entro un anno dalla data di stipulazione degli accordi di cui sopra, di una ulteriore quota del pacchetto azionario, sino a raggiungere il limite minimo dell’80 per cento.
Tali accordi devono essere preventivamente approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della SFIRS di L. 1.000.000.000 per le spese di gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate, relative a un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di stipulazione degli accordi suddetti.
Ogni futuro aumento della partecipazione azionaria della Regione autonoma della Sardegna al capitale della SFIRS deve essere approvato dal Consiglio regionale della Sardegna.
Art.2
Alla spesa di L. 11.000.000.000 si fa fronte:
a) per L. 2.490.000.000 mediante l’impiego di una quota, di pari importo, dell’accertamento effettuato sul capitolo 21148 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973, e finora non utilizzato;
b) per L. 4.010.000.000 mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973;
c) per L. 3.500.000.000 mediante l’impiego di una corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973;
d) per L. 1.000.000.000 mediante la riduzione di una corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26728 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974
Del Rio