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Legge Regionale 18 aprile 1975, n. 23

Indennità di missione a favore del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità giornaliera di trasferta pari a lire 25.000 se la trasferta ha luogo in Sardegna, a lire 35.000 se la trasferta è effettuata in Continente ed a lire 50.000 se la trasferta è effettuata all’estero.
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.


Art.2
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11107 e 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
A favore dei capitoli 11107 e 11108 sono stornate, rispettivamente, le somme di lire 1.000.000 e lire 450.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 aprile 1975

Del Rio