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Legge Regionale 8 luglio 1975, n. 29

Anticipazione al personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni - Personale ISSCAL e ISES.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa della definizione dei rapporti fra Stato e Regione, quali saranno stabiliti dal giudizio, promosso dalla Regione Sarda davanti alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione in tema di utilizzazione del personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1975, al personale degli Enti predetti, indicato nell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 15420 del 28 dicembre 1974, una somma pari a L. 200.000 mensili nette per ciascuna unità.

Art.2
La corresponsione dell’anticipazione di cui al precedente articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessi di rimborso delle somme anticipate all’atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 è istituito il cap. 11173 così denominato: “Anticipazioni al personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, individuato con l’articolo 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15420 del 28 dicembre 1974”. A favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 60.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11173 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975.


Art.4
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, un apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1975, per l’acquisizione delle somme recuperate e relative alle anticipazioni di cui alla presente legge, e ad assegnare, con lo stesso decreto, le somme suddette a favore del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1975

Del Rio