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Legge Regionale 5 maggio 1976, n. 24

Istituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze in attuazione dell’articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all’articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è presieduto dall’Assessore regionale all’igiene e sanità ed è composto da: un medico psichiatra, un medico internista, uno psicologo, un farmacologo, due educatori, di cui uno pedagogista, due assistenti sociali.
I componenti del Comitato di cui al primo comma sono nominati dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, su proposta della Commissione consiliare competente. Analoga procedura è adottata in caso di sostituzione.
Del comitato di cui al primo comma fanno parte le rappresentanze previste al quarto comma dell’articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Il regolamento interno del Comitato è approvato dal Consiglio regionale su proposta dello stesso Comitato.
Il Comitato viene rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale con le modalità di cui ai precedenti commi.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 maggio 1976

Soddu