Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 11 maggio 1976, n. 25

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di alleviare il grave stato di disagio e le oggettive difficoltà economiche in cui versano le imprese private di trasporti pubblici titolari di concessioni regionali di autolinee extraurbane e di assicurare la continuità dei servizi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il 1972 di lire 40, per il 1973 di lire 55, per il 1974 di lire 70 e per ciascuno degli anni 1975 e 1976 di lire 70, per autobus/chilometro in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione nei singoli anni predetti.

Art.2
I contributi sono accordati alle imprese di cui al precedente articolo che al momento dell’approvazione della presente legge siano legittimamente concessionarie ed esercenti di autolinee.
Non debbono essere conteggiate, agli effetti contributivi, le percorrenze relative ad autolinee di gran turismo, a contratto e quelle per le quali le imprese esercenti usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico di altri enti pubblici.
Non sono comunque considerate, ai fini della concessione del contributo, le imprese che non dimostrino di rispettare il contratto di lavoro e le leggi sociali.


Art.3
Le domande per l’ottenimento dei contributi, accompagnate dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile per la Sardegna, attestante i chilometri percorsi in base ai disciplinari di concessione rilasciati dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo, dovranno essere presentate all’Assessorato ai trasporti della Regione.
L’erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto dell’Assessore regionale ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 16527 - Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori - lire 920.000.000.
A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 17904 e 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 rispettivamente le somme di lire 857.000.000 e di lire 63.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al predetto capitolo 16527 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976.


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 maggio 1976.

Soddu