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Legge Regionale 13 maggio 1976, n. 26

Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, l’Amministrazione regionale, in deroga al divieto contenuto al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 28, può assumere, una volta soltanto, con contratto di lavoro a tempo determinato, il personale insegnante strettamente indispensabile per l’espletamento dei corsi di formazione professionale già programmati per l’anno 1975-76 in misura non eccedente le 90 unità e per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art.2
Il personale di cui all’articolo precedente dovrà essere scelto fra i soggetti che abbiano già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell’Istituto nazionale per l’addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (I.N.A.P.L.I.), dell’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).
La maggiore durata dell’incarico precedentemente svolto costituisce titolo preferenziale all’assunzione.


Art.3
La spesa derivante dall’applicazione della presente legge, valutata il lire 250.000.000, fa carico al fondo per l’addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori che vi provvede anche con i mezzi conseguenti alla adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 gennaio 1976, n. 3.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 maggio 1976

Soddu