Legge Regionale 24 maggio 1976, n. 27
Comando presso l’Amministrazione regionale di personale destinato alla attuazione di compiti connessi con l’assistenza sanitaria e ospedaliera.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
- tredici elementi direttivi amministrativi;
- otto elementi direttivi sanitari;
- dodici elementi di concetto, di cui cinque svolgenti compiti amministrativi o di segreteria, e sette di ragioneria;
- sedici elementi esecutivi, di cui quattro dattilografi e dodici applicati;
- un elemento ausiliario.
Art.4
Per il personale proveniente dagli altri enti il comando viene disposto d’intesa con le amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
In entrambi i casi l’elenco del personale da comandare viene sottoposto al preventivo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per i problemi del personale.
Art.5
Art.6
Norma transitoria
Art.7
Capitolo 15102 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.
per memoria
Capitolo 15104 - Compensi per lavoro straordinario al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.
per memoria
Capitolo 15107 - Indennità e rimborsi spese di trasporto al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria nazionale.
per memoria
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con una quota delle somme spettanti alla Regione sul fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera.
Le somme occorrenti sono iscritte nei capitoli sopraindicati ai sensi dell’articolo 14 della legge 4 febbraio 1975, n. 6.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 maggio 1976
Soddu