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Legge Regionale 24 maggio 1976, n. 27

Comando presso l’Amministrazione regionale di personale destinato alla attuazione di compiti connessi con l’assistenza sanitaria e ospedaliera.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
All’attuazione dei compiti trasferiti alle Regioni con il decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni della legge 17 agosto 1974, n. 386, l’Amministrazione regionale provvede anche con personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici, esclusi gli enti territoriali locali, operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.

Art.2
Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo può essere comandato dal 1 gennaio 1975 il personale che presti servizio presso gli enti di appartenenza ed abbia titolo e svolga le mansioni indicate nell’articolo seguente.

Art.3
Il contingente di personale comandato non potrà superare le cinquanta unità così ripartite:
- tredici elementi direttivi amministrativi;
- otto elementi direttivi sanitari;
- dodici elementi di concetto, di cui cinque svolgenti compiti amministrativi o di segreteria, e sette di ragioneria;
- sedici elementi esecutivi, di cui quattro dattilografi e dodici applicati;
- un elemento ausiliario.


Art.4
Per il personale degli enti mutualistici il comando avviene con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Per il personale proveniente dagli altri enti il comando viene disposto d’intesa con le amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
In entrambi i casi l’elenco del personale da comandare viene sottoposto al preventivo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per i problemi del personale.


Art.5
La Regione provvederà a regolare con legge il trasferimento del personale di cui al precedente articolo 1 nei propri ruoli.

Art.6
Norma transitoria
Il personale di cui al precedente articolo 1, operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione autonoma della Sardegna per l’attuazione dei compiti di cui allo stesso articolo, è considerato, a tutti gli effetti, in posizione di comando dalla data di effettiva presenza in servizio presso la Regione.

Art.7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 15102 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.
per memoria
Capitolo 15104 - Compensi per lavoro straordinario al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.
per memoria
Capitolo 15107 - Indennità e rimborsi spese di trasporto al personale comandato dagli enti mutualistici, dagli enti ospedalieri, dal Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell’assistenza sanitaria nazionale.
per memoria
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con una quota delle somme spettanti alla Regione sul fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera.
Le somme occorrenti sono iscritte nei capitoli sopraindicati ai sensi dell’articolo 14 della legge 4 febbraio 1975, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 maggio 1976

Soddu