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Legge Regionale 1 giugno 1976, n. 29

Contributo a favore delle popolazioni del Friuli - Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Regione autonoma del Friuli - Venezia Giulia la somma di 250.000.000 da versare sul “Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976” istituito dalla stessa Regione con la legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art.2
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 250.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
All’opportuna modifica dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976, si provvede con successive disposizioni.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1976.

Soddu