Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 8 luglio 1976, n. 32

Anticipazioni alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione di L. 500.000.000 alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna istituite con legge 22 novembre 1954, n. 1136, da utilizzare, per L. 250.000.000, a sanatoria delle pendenze pregresse, e per L. 250.000.000 ad assicurare ai coltivatori diretti la erogazione dell’assistenza sanitaria specialistica. Dette anticipazioni saranno rimborsate alla Regione non appena le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti incasseranno i corrispondenti contributi della Amministrazione statale.

Art.2
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima determina la ripartizione della somma di cui al precedente articolo alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti in misura proporzionale al numero degli iscritti attivi e pensionati.

Art.3
Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna sono tenute, alla chiusura della gestione 1976, a presentare all’Amministrazione regionale il relativo conto consuntivo.

Art.4
L’Amministrazione regionale, tramite l’Assessorato all’igiene e sanità, vigila ed effettua controlli sul corretto impiego delle anticipazioni.

Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 è istituito - in apposita categoria n. 15 “Accensioni di anticipazioni e di crediti per finalità non produttive” - il capitolo 25371 così denominato “Anticipazione alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna per la concessione ai coltivatori diretti dell’assistenza sanitaria scolastica”.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 500.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1975.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25371 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976.


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1976

Soddu