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Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 33

Incremento del contributo annuo di esercizio all’Ente minerario sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il contributo annuo di esercizio all’Ente minerario sardo, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, per l’anno 1975 è elevato a L. 2.200.000.000.
Di detto contributo L. 1.500.000.000 saranno utilizzate dall’Ente minerario sardo per la sottoscrizione, per pari importo, dell’aumento di capitale della Piombozincifera società per azioni con sede in Iglesias.


Art.2
All’onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante storno della somma di L. 1.500.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1976

Soddu