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Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 34

Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Comitato per la programmazione, istituito con la legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, ha sede in Cagliari presso l’Assessorato al bilancio e alla programmazione.

Art.2
Ai componenti del Comitato di cui all’articolo precedente compete una medaglia di presenza di L. 35.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute nella stessa giornata.

Art.3
Ai componenti di cui all’articolo precedente che non risiedono nel comune dove ha sede il Comitato compete anche una diaria di L. 18.000. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, un rimborso forfetario di L. 100 per chilometro da corrispondere per ciascuna sessione settimanale.
Lo stesso trattamento compete ai componenti che si recano in missione fuori dal Comune dove ha sede il Comitato per lo svolgimento di compiti loro affidati dal Comitato stesso.


Art.4
Per la predisposizione del parere di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, il Comitato per la programmazione può organizzarsi in gruppi di lavoro.
Ai componenti partecipanti ai gruppi di lavoro che si riuniscono fuori della giornata di seduta del Comitato, spettano la medaglia di presenza e, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il Comitato, la diaria e il rimborso spese di cui agli articoli precedenti.


Art.5
Il numero delle giornate nelle quali effettuare le sedute sia del Comitato che dei gruppi di lavoro non potrà essere, in ogni caso, complessivamente, superiore a tre per settimana.

Art.6
A coloro che sono chiamati a integrare il Comitato per la programmazione a norma dell’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, compete, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il Comitato, il trattamento di cui al precedente articolo 3.
A coloro che sono chiamati ad integrare il Comitato a norma dell’articolo 14 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, competono le medaglie di presenza ed il trattamento di missione previsti per i componenti dello stesso Comitato.


Art.7
L’Ufficio regionale del piano economico e dell’assetto territoriale di cui all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, assicura, attraverso un apposito servizio, le funzioni di segreteria del Comitato per la programmazione.

Art.8
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme stanziate ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, sul capitolo 16907 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art.9
Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data del 10 dicembre 1975.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1976

Soddu