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Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 35

Autorizzazione all’anticipazione di somme per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare annualmente agli enti pubblici affidatari della gestione dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura la somma assegnata allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, ai termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le somme di cui al precedente comma dovranno essere erogate in rate non superiori al 50 per cento dei preventivi annuali di spesa, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute con la precedente erogazione.
Le somme anticipate dovranno essere recuperate all’atto dell’erogazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l’anno di competenza.


Art.2
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell’Entrata
Capitolo 31511 - Recupero delle anticipazioni concesse, sui fondi annualmente assegnati dallo Stato alla Regione, ai termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli enti affidatari della gestione dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.
Stato di previsione della Spesa
Cap. 16670 - Spese per la concessione di anticipazioni agli enti affidatari della gestione dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281).
Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul capitolo 16670 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.3
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio di concerto con l’Assessore all’agricoltura e foreste, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni agli stanziamenti dei competenti capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione in conseguenza dell’applicazione della presente legge.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1976

Soddu