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Legge Regionale 13 luglio 1976, n. 36

Trasferimento delle somme non utilizzate, di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alla competenza degli esercizi successivi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a portare le somme non utilizzate nel corso dell’anno finanziario di erogazione, di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel conto della competenza degli esercizi successivi, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Art.2
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio di concerto con l’Assessore all’agricoltura e foreste, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni agli stanziamenti dei competenti capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione in conseguenza dell’applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1976

Soddu