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Legge Regionale 19 luglio 1976, n. 38

Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Attuazione del paragrafo 6.4 del Piano di intervento nelle zone interne.)
Art.1
In attuazione del paragrafo 6.4 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e al fine di consentire la piena ripresa dell’attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di detti organismi che siano gravati da passività, contributi a fondo perduto relativamente alle esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi per attrezzature e per oneri di gestione nonchè per mutui e prestiti di esercizio, purchè inerenti alla attività sociale.
La misura del contributo è ari a quella massima prevista dalla vigente legislazione regionale per la costruzione di nuovi impianti.
Le spese per oneri di gestione devono riferirsi agli ultimi quattro anni.


Art.2
Le esposizioni debitorie che residuano dopo la concessione dei benefici di cui al precedente articolo, nonché quelle afferenti a spese per provvista di capitali di esercizio, possono essere trasformate in mutui con ammortamento fino a 15 anni.
Su detti mutui l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso nel pagamento degli interessi.
Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie e uguale a quello previsto dalla legislazione statale per i muti di miglioramento.


Art.3
Le esposizioni debitorie devono essere già costituite al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
Sono tuttavia ammissibili ai benefici creditizi gli ulteriori oneri direttamente conseguenti alla esistenza delle esposizioni stesse.


Art.4
Alle operazioni di mutuo previsto nel presente capo si applicano le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5
Nel caso di impianti attualmente inutilizzati o utilizzati in misura inferiore a un terzo della capacità produttiva per cause imputabili alla gestione, o ceduti in uso a terzi, le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concesse soltanto a favore di cooperative o di consorzi di cooperative che intendano rilevare gli impianti medesimi e che diano affidamento in ordine al necessario sfruttamento dell’impianto per un periodo non inferiore ai cinque anni.
Qualora le cooperative o i consorzi di cooperative, dopo aver rilevato gli impianti, venissero meno agli impegni presi, decadranno dalle provvidenze previste dalla presente legge e saranno obbligate alla loro restituzione.
Coloro che hanno amministrato la cooperativa cedente negli ultimi cinque anni non potranno far parte del consiglio di amministrazione della cooperativa o del consorzio subentrante per i quattro anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, pena l’obbligo del rimborso dei benefici goduti.


Art.6
Le cooperative gravate da passività, per essere ammesse ai benefici del presente capo, saranno sottoposte, per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, da parte dell’Assessorato all’Agricoltura, agli opportuni controlli sulla gestione aziendale.

Art.7
Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze del presente capo devono essere inoltrate all’Assessorato alla agricoltura e foreste e, in casi di richiesta del mutuo di assestamento, anche all’istituto di credito prescelto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le cooperative devono produrre la documentazione necessaria a dimostrare l’esistenza delle esposizioni e delle relative spese.
L’Assessore all’agricoltura e foreste è tenuto a presentare, alla Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di risanamento delle cooperative.


Art.8
Per la concessione delle provvidenze contributive lo Assessorato all’Agricoltura emette un apposito decreto col quale viene disposto il versamento diretto all’istituto creditore delle somme concesse.
Sulla concessione dei mutui, gli istituti di credito possono deliberare previa emissione, da parte dello stesso Assessorato, di un nullaosta contenente l’indicazione delle passività da trasformare.
Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto dell’Assessore alla agricoltura, sulla base di apposito elenco di concessione e liquidazione compilato dall’istituto mutuante. Il concorso viene corrisposto in unica soluzione, mediante attualizzazione al tasso complessivo previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento.


Art.9
Le spese necessarie all’attuazione degli articoli del presente capo fanno carico al titolo di spesa P - 1.06 del Piano di intervento nelle zone interne, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
Le somme stanziate sul paragrafo 6.4 dello stesso Piano e non utilizzate dovranno essere destinate alla realizzazione degli altri interventi previsti nel paragrafo 6.


CAPO II
(Sistemazione dei rapporti relativi al Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, abrogato con legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.)
Art.10
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle cooperative agricole beneficiarie dei mutui di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutuate:
a) gli interessi moratori;
b) gli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello di cui all’articolo 2, ultimo comma, della presente legge, a decorrere dell’inizio della operazione;
c) il capitale mutuato, per una somma pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per lo investimento e l’eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.


Art.11
L’istituto gestore del Fondo rimborsa le somme eventualmente versate dalle cooperative in eccedenza allo ammontare dell’abbuono.

Art.12
L’esposizione debitoria che residua dopo l’abbuono di cui all’articolo 10 al netto dei rimborsi già effettuati dalla cooperativa, può essere trasformata in un muto con ammortamento fino a 15 anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento.
L’ammortamento inizia a decorrere dal 1º gennaio o 1º luglio successivo alla stipulazione del contratto di mutuo, e la restituzione della somma mutuata avviene a rate costanti posticipate, annuali o semestrali, comprensive di capitale e interessi.


Art.13
A favore delle cooperative agricole di trasformazione, beneficiarie di mutui concessi dal Credito industriale sardo o da altri istituti di credito, ai sensi delle leggi per la industrializzazione del Mezzogiorno, l’Amministrazione regionale - a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74 - è autorizzata a concedere:
a) una somma pari agli interessi moratori maturati al 31 dicembre 1973;
b) una somma relativa agli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello di cui all’articolo 2, ultimo comma, della presente legge, a decorrere dall’inizio della operazione;
c) una somma relativa al capitale mutuato, in misura pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l’investimento e l’eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.
Ai fini dell’applicazione delle provvidenze di cui alla lettera c), le cooperative olearie sono equiparate a quelle lattiero - casearie.
Le cooperative che negli ultimi cinque anni non hanno svolto attività produttiva non potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla lettera c) del presente articolo.


Art.14
A favore delle cooperative agricole di trasformazione e a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 15 anni, al tasso previsto dalla legislazione statale per il credito di miglioramento, per la trasformazione delle esposizioni debitorie che residuano dopo l’attuazione dei benefici previsti.

Art.15
Le somme spettanti in applicazione dell’articolo 13 sono erogate direttamente all’istituto finanziatore, fino allo ammontare delle passività esistenti.

Art.16
Agli interventi previsti nel presente capo, si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art.17
Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze contemplate negli articoli 10, 12, 13 e 14 devono essere inoltrate all’Assessorato all’agricoltura e foreste e agli istituti di credito di cui all’articolo 13, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’Assessorato di cui sopra emette apposito nulla – osta nel quale vengono indicati gli importi dell’abbuono, dello eventuale rimborso e della somma da trasformare in mutuo.


Art.18
Alle adunanze dell’organo deliberante dell’istituto gestore del Fondo, per le decisioni sulle richieste di finanziamento di cui agli articoli 12 e 14, partecipano, con voto deliberativo, un funzionario dell’Assessorato all’agricoltura e foreste e un funzionario dell’Assessorato alle finanze.

Art.19
Le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, saranno versate sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e, limitatamente alla somma di lire 300.000.000, sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.
Il versamento avverrà, su richiesta dell’Assessore alla agricoltura, dopo l’emissione dei nulla - osta di cui all’articolo 17 e successivamente ogni sei mesi, man mano che perverranno al Credito industriale sardo i rientri o le estinzioni anticipate al netto dei compensi convenzionali ad esso dovuti.


Art.20
La gestione del Fondo in questione, fino al completo raggiungimento degli scopi previsti nel presente capo, sarà regolata da una nuova convenzione che l’Assessore all’agricoltura stipulerà col Credito industriale sardo.

Art.21
Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione dei Fondi di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, all’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e all’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, sono esercitate da apposito collegio di revisori nominati per ciascun Fondo con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni collegio di revisori è costituito da un magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede, da un funzionario dell’Assessorato all’agricoltura, da un funzionario dello Assessorato alle finanze, membri designati dai rispettivi Assessori.
Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.
I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I bilanci consuntivi sono soggetti al controllo della Ragioneria regionale e della Corte dei Conti.


Art.22
Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l’anno 1976 è istituito il capitolo 31511 con la denominazione “Restituzione da parte del Credito industriale sardo delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi” e con lo stanziamento di lire 650.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 gli stanziamenti dei capitoli 25107 e 26678 sono incrementati rispettivamente delle somme di lire 300.000.000 e di lire 350.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli 25107 e 26678 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.23
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 luglio 1976

Soddu