Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 21 luglio 1976, n. 40

Norme per l’artigianato sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Titolo I
(Rinvio alle norme a funzioni della Legge 25 luglio 1956, n. 860, e del Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.)
Art.1
Norme della legge 25 luglio 1956, n. 860
Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna, con le eccezioni di cui all’articolo 5 della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art.2
Funzioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.
Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, demandano agli organi dello Stato sono svolte dai competenti organi regionali ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Titolo II
(Conferenza Regionale per l’Artigianato)
Art.3
Convocazione e compiti della Conferenza
La Giunta regionale e per essa l’Assessore competente per l’artigianato, convoca la Conferenza regionale per l’artigianato.
La Conferenza ha i seguenti compiti:
- esprimere pareri e proposte sugli atti della programmazione regionale;
- proporre e promuovere studi, indagini ed iniziative in materia di artigianato;
- esprimere pareri su progetti di legge relativi alla disciplina ed alle provvidenze artigiane.


Art.4
Composizione - Validità delle sedute - Partecipazione di esperti
La Conferenza è composta:
- dall’Assessore competente per l’artigianato che la presiede;
- dai membri con potestà decisionale costituenti la Commissione regionale per l’artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da due artigiani di ciascuna delle commissioni provinciali per l’artigianato, designati dalle Commissioni stesse fra i membri eletti;
- da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;
- da un funzionario dell’Assessorato in materia di artigianato;
- da un funzionario dell’Assessorato competente in materia di programmazione;
- da un rappresentante dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.).
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Alle conferenza, su proposta delle Associazioni artigiane, possono partecipare esperti del settore.


Titolo III
(Norme Generali per la concessione di contributi, di prestiti e di garanzie sussidiarie.)
Art.5
Provvidenze - Beneficiari
Per lo sviluppo ed il potenziamento dell’artigianato l’Amministrazione regionale, nel quadro del programma pluriennale di sviluppo, è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale ed in conto interessi, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie sui finanziamenti concessi da enti o da istituti od aziende di credito su fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato.
Possono essere beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente:
a) le imprese artigiane, individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte nell’Albo di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) limitatamente a nuove iniziative i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro, od apposite dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio comunale di collocamento, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l’esercizio di una determinata attività artigiana;
c) le cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative di servizi, i cui soci siano nelle condizioni previste al precedente punto b), le quali agli effetti della presente legge sono equiparate alle cooperative artigiane;
d) i consorzi fra imprese artigiane, individuali e societarie, costituiti con finalità produttive o di servizi.


Art.6
Criteri di attuazione
In conformità ai piani ed ai programmi pluriennali, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto i criteri di attuazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, sentita la Conferenza regionale per l’artigianato, d’intesa con la Commissione consiliare competente per materia.
In particolare sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
1) i massimali di investimento ammissibili per i soggetti di cui al precedente articolo 5, e le misure percentuali creditizie e contributive da computarsi sugli stessi;
2) le misure massime concedibili per credito di esercizio;
3) le direttive, le ammissibilità ed i criteri di priorità per la istruttoria delle domande di prestito e di contributo;
4) le categorie degli artigiani le cui domande di finanziamento devono essere definite a valere sulla legislazione relativa alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, o su altri stanziamenti non regionali;
5) gli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo;
6) la misura dell’indennità che compete agli organismi istruttori delle pratiche di solo contributo rapportabile alle spese previste, al numero delle domande definite ed all’importo del beneficio contributivo;
7) i termini di preammortamento e di ammortamento dei prestiti;
8) la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi su fondi non regionali;
9) i criteri di priorità e la misura delle garanzie sussidiarie per i soggetti di cui al precedente articolo 5;
10) le categorie di imprese artigiane le cui domande devono essere soddisfatte con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.


Art.7
Delega
In relazione all’andamento generale dei prezzi e del mercato finanziario, le condizioni di cui ai successivi articoli 9, 11, 21, 22, 28, 37, 40 possono essere modificate nelle stesse forme di cui al primo comma dell’articolo precedente.

Titolo IV
(Norme per la Concessione di contributi in conto capitale)
Art.8
Oggetto dei contributi
I contributi in conto capitale, di cui al precedente articolo 5, possono essere concessi:
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
Il contributo può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda limitatamente all’acquisto di macchinari e di attrezzature e, particolarmente, spese per l’acquisto di aree effettuate nell’anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.


Art.9
Misure dei contributi - Nuove concessioni
I contributi per investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 8 sono concessi sulla base di documentati validi programmi di spesa ammissibili fino a lire 50.000.000 in misura non superiore al 40 per cento per l’investimento fino a lire 30.000.000 ed al 20 per cento per la somma eccedente.
La misura del contributo può essere elevata sino al 45 per cento del costo globale, ammissibile sino al massimo di lire 250.000.000 per le cooperative ed i consorzi di cui al precedente articolo 5, con il limite di lire 50.000.000 per ogni impresa individuale consorziata.
I contributi a favore dei consorzi si cumulano con i contributi a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
I contributi regionali concessi nell’arco dei precedenti cinque anni possono cumularsi con i contributi della presente legge per nuovi programmi di spesa e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione computando nelle stesse misure di cui al primo e secondo comma del presente articolo le percentuali sulla somma degli investimenti ammessi.
Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del contributo massimo in virtù della presente legge, il contributo è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.
Gli artigiani che abbiano già usufruito di contributi in virtù della presente legge, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente


Art.10
Concessione di contributi integrativi
Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano, per il medesimo investimento, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto.
Alle iniziative che vengono ammesse ai benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, può essere concesso un contributo integrativo a carico della presente legge fino ad un massimo di dieci punti percentuali.


Art.11
Domande di contributo - Indennità per l’istruttoria
Le domande di contributo in conto capitale devono essere indirizzate all’Assessorato competente per l’artigianato e presentate all’organismo delegato all’istruttoria ai sensi dell’articolo 6.
Le domande di contributo dovranno comunque essere sottoposte al parere preliminare delle Commissioni provinciali per l’artigianato competenti per territorio, che ne cureranno la pubblicazione per elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione.
Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell’interessato, all’Assessorato competente per l’artigianato.
Le pratiche devono essere definite non oltre un mese dal loro perfezionamento formale.
L’istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale nelle forme di cui al primo comma dell’articolo 6.
Nelle stesse forme è fissata la misura dell’indennità che compete agli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di solo contributo, per l’espletamento di tali funzioni. L’indennità è determinata in relazione alle spese previste, al numero delle domande definite ed all’importo del beneficio contributivo.


Art.12
Modalità di concessione - Ricorso
Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l’erogazione dei contributi vengono disposte con provvedimento dei presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo a cura dell’Assessorato competente per l’artigianato.
Nei casi indicati di seguito possono essere disposti lo impegno totale della somma concessa a titolo di contributo e l’erogazione della metà del contributo stesso:
a) quando il programma di spesa è stato realizzato al 50 per cento;
b) quando lo stesso programma di spesa formi oggetto di separata domanda di prestito agevolato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge o da altre leggi agevolative dello Stato, allorchè potrà essere certificata l’avvenuta stipula del contratto.
Nei provvedimenti concessivi relativi ai casi di cui al comma precedente, dovrà essere prevista, per l’eventualità che l’iniziativa preventivata non venga compiutamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi della Amministrazione regionale che sarà curata, nella fase estragiudiziale e giudiziale dagli organismi delegati previa intesa con l’Assessorato competente per l’artigianato e l’Assessorato alle finanze.
Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.
In assenza della delega di cui al primo comma del presente articolo, la concessione e l’erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato. In tal caso la tutela degli interessi di cui al terzo comma sarà curata direttamente dalla Amministrazione regionale.
Delle pratiche di contributo definite positivamente o negativamente dovrà essere data comunicazione periodica alle competenti Commissioni provinciali per l’artigianato.


Art.13
Agevolazioni per gli emigrati
Al fine di consentire il più rapido reinserimento nella vita economico - produttiva sarda agli artigiani ed ai lavoratori di cui al punto b) del precedente articolo 5, che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro, è disposta la priorità dell’istruzione e definizione delle loro pratiche di contributo.
In presenza di tali situazioni l’erogazione a saldo dei contributi può essere disposta previo semplice accertamento dell’avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.
Nel provvedimento concessivo dovrà essere prevista, per il caso che l’iniziativa non venga completamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale nei modi previsti al precedente articolo 12.


Art.14
Fondi per contributi ed indennità
In relazione a quanto disposto ai precedenti articoli 11, 12 e 13, l’Assessore competente per l’artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l’incremento e la revoca di due distinti fondi presso ciascuno degli organismi ai quali sono delegate le funzioni istruttorie, necessari rispettivamente per l’erogazione dei contributi agli artigiani e per l’accreditamento delle indennità spettanti per l’esercizio di dette funzioni.
Nelle stesse forme di cui al comma precedente sono regolamentati la gestione ed il rendiconto dei due fondi.


Art.15
Poteri di vigilanza dell’Assessore
All’Assessore competente per l’artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull’attività svolta dagli uffici istruttori in attuazione delle presente legge, e sull’adempimento, da parte dei beneficiari dei contributi, degli obblighi e delle condizioni cui sarà subordinata la concessione delle provvidenze.

Titolo V
(Norme per la concessione dei prestiti agevolati di impianto e di esercizio)
Art.16
Fondo rotazione per prestiti
L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio della Regione presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui al precedente articolo 5, di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.
Per l’amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore competente per l’artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall’istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia finanziaria.


Art.17
Contestualità del prestito e del contributo
Gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui all’articolo 5, unitamente ai prestiti agevolati di impianto, l’anticipazione dei contributi agli stessi spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 6.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.
L’anticipazione è computata quale contributo a fondo perduto nel momento in cui l’istituto di credito convenzionato accerta l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa programmata.
L’istituto di credito di cui al comma precedente accerterà l’avvenuta realizzazione della iniziativa programmata entro e non oltre 30 giorni dalla documentata richiesta di collaudo.
In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l’istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al ricupero di dette anticipazioni.


Art.18
Ripristino della pratica di contributo
Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine e tuttavia sussistano le condizioni per l’istruttoria e l’eventuale definizione della pratica di contributo, l’interessato ha diritto ad ottenere tale beneficio conformemente ai criteri fissati sulla base della presente legge considerandosi la domanda presentata, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione della richiesta di prestito.
A tal fine l’istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all’Assessorato competente per l’artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento.


Art.19
Fondo per contributi abbinati a prestiti
In relazione a quanto disposto al precedente articolo 17, l’Assessore competente per l’artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l’incremento e la revoca dei fondi per l’erogazione dei contributi abbinati a prestiti, presso gli istituti di credito convenzionati.
Le somme anticipate a titolo di contributo dagli istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall’articolo 16, sono reintegrate nel fondo stesso mediante addebito sull’apposito fondo per contributi non appena è disposta l’erogazione a saldo del prestito e del contributo abbinato.
Nelle stesse forme di cui al primo comma del presente articolo sono regolamentati la gestione ed il rendiconto del fondo.


Art.20
Oggetto dei prestiti
Sul fondo di rotazione di cui al precedente articolo 16 possono essere concessi prestiti agevolati:
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’esercizio dell’attività artigiana, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari ed attrezzature;
c) per credito d’esercizio.
Il prestito per impianto può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data delle domande limitatamente all’acquisto di macchinari ed attrezzature e, particolarmente, spese per acquisto di aree effettuate nell’anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.


Art.21
Misure dei prestiti di impianto - Nuove concessioni
I prestiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo precedente sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell’iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 50.000.000 di lire.
Per le cooperative e per i consorzi di cui alla lettera d) dell’articolo 5 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 250.000.000 di lire, con il limite di 50.000.000 di lire per ogni impresa individuale consorziata.
I prestiti di impianto a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
In ogni caso il cumulo delle provvidenze creditizie e contributive ottenibili, anche a valere su altre leggi, non potrà mai superare il costo globale ammesso.
Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all’atto della stipula del contratto di mutuo viene disposta l’erogazione anticipata del 50 per cento della cifra mutuata per l’investimento in impianti fissi.
L’erogazione della somma residua mutuata potrà avvenire in una o due soluzioni.
I prestiti regionali di impianto concessi nell’arco dei precedenti cinque anni, possono cumularsi con altri prestiti della presente legge, per nuovi programmi di spesa, e, comunque, non oltre i limiti massimi in concessione.
Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del prestito massimo in virtù della presente legge, il prestito è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.
Gli artigiani che abbiano già goduto di prestiti di impianto in virtù della presente legge, possono essere ammessi a godere di un ulteriore prestito entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.


Art.22
Misure dei prestiti d’esercizio
I prestiti per il credito d’esercizio di cui alla lettera c) del precedente articolo 20 sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore a 8.000.000 di lire, anche in aggiunta ai prestiti di impianto.
Alle cooperative ed ai consorzi di cui al precedente articolo 5 i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo di L. 30.000.000.
I prestiti d’esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.
Piccoli prestiti di esercizio, fino ad un importo massimo di lire 2.000.000 e per la durata di anni due possono essere concessi dalle Casse comunali di credito operanti in Sardegna, con fondi propri, nell’osservanza degli altri limiti e condizioni previsti dalla presente legge e con l’applicazione del disposto dei successivi articoli 24 e 37.


Art.23
Tassi di interesse
Per i prestiti di cui all’articolo 20, il tasso di interesse a carico del mutuatario graverà in misura pari al tasso di interesse fissato, per i mutui concessi alle aziende artigiane delle zone depresse del Mezzogiorno, con decreto delle competenti autorità statali.
Il tasso di interesse di mora è fissato nella misura risultante dalla maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto al tasso di cui al comma precedente.


Art.24
Concorso nel pagamento degli interessi passivi
Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi gravanti sui finanziamenti che vengono concessi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge, o da altre leggi agevolative dello Stato, da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse gravi sul mutuatario nella stessa misura di cui al primo comma dell’articolo precedente.
L’Amministrazione regionale è, altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedente l’importo massimo che può essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, dalla Cassa medesima, indipendentemente dal conferimento regionale.
Il contributo ed i conferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato.
L’Assessore competente per l’artigianato è autorizzato a stipulare con gli istituti, aziende o casse di credito interessati, le convezioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti.


Art.25
Interventi annuali dell’Artigiancassa
L’Assessore competente in materia di artigianato concorderà annualmente, in rapporto alla determinazione di cui al punto 4 dell’articolo 6, con i competenti organi della Cassa per il credito alle imprese artigiane l’entità degli interventi da operare in Sardegna da parte di tale organismo.

Art.26
Fondi degli istituti tesorieri per gli interventi dell’Artigiancassa
L’Assessore alle finanze d’intesa con l’Assessore competente per l’artigianato sulla base delle determinazioni di cui all’articolo 25 concorderà con gli istituti di credito tesorieri della Regione l’entità dei fondi che le medesime metteranno a disposizione o acquisiranno per gli interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art.27
Fondi per anticipazioni sugli interventi dell’Artigiancassa
L’Assessore competente in materia di artigianato può disporre, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, l’erogazione di anticipazioni nella misura e con le modalità di cui al quinto comma dell’articolo 21 agli artigiani che beneficiano degli interventi creditizi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art.28
Tempi di ammortamento dei prestiti
Il preammortamento e l’ammortamento dei prestiti devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:
1) per i prestiti di cui alla lettera a) del precedente articolo 20: 3 anni per il preammortamento e 15 anni per l’ammortamento;
2) per i prestiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 20: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l’ammortamento;
3) per i prestiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 20: 1 anno per il preammortamento e 4 anni per l’ammortamento.
L’ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale e di interessi.
E’ data facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente il debito.


Art.29
Garanzie
Quando risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria dell’azienda, tenuto conto della serietà e capacità professionali del titolare, è ritenuta sufficiente, a tutela del prestito, la obbligazione diretta del beneficiario.
Ove, invece, dalle risultanze istruttorie non emerga una idonea rispondenza del richiedente, il Comitato di cui al successivo articolo 33 determinerà, di volta in volta, la opportuna garanzia da acquisire a copertura del prestito.


Art.30
Concessione di prestiti integrativi
Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano per il medesimo investimento, credito agevolato su fondi pubblici, possono essere concessi, con priorità assoluta, prestiti integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto dal presente titolo.

Art.31
Domande di prestito
Le domande di prestito, e quelle di prestito e di contributo abbinate, devono essere presentate all’istituto convenzionato, e corredate dalla documentazione necessaria.
Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell’interessato, all’Assessorato competente per l’artigianato.
L’istituto convenzionato provvederà, entro 15 giorni, ad inviare copia delle domande ricevute alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio che ne curerà la pubblicazione, per elenchi, nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.32
Agevolazioni per gli emigrati
Al fine di consentire il più rapido reinserimento nella vita economico - produttiva sarda agli artigiani ed ai lavoratori di cui al punto b) del precedente articolo 5, che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro, è disposta la priorità nell’istruzione e definizione delle loro pratiche di prestito.
In presenza di tali situazioni la erogazione a saldo dei prestiti può essere disposta previo semplice accertamento della avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.


Art.33
Comitato
Sulle domande di cui al precedente articolo 31 decide, in base alle direttive generali emanate dal Presidente della Giunta regionale, un Comitato per ciascun istituto di credito convenzionato presieduto dal Presidente dell’istituto, o da un suo sostituto, e composto da:
a) il Direttore generale dell’istituto convenzionato o un suo istituto;
b) un funzionario dell’Assessorato competente per l’artigianato;
c) un funzionario dell’Assessorato competente per la programmazione;
d) un funzionario dell’Assessorato regionale alle finanze;
e) un rappresentante dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.);
f) il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato;
g) i Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;
h) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiani più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;
i) due rappresentanti della cooperazione indicati dalle organizzazioni più rappresentative in campo nazionale.
I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Avverso il mancato o parziale accoglimento della domanda di prestito, è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dall’istituto di credito convenzionato, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.


Art.34
Controllo sull’impiego delle somme - Irregolarità - Dilazione
Spetta all’istituto convenzionato la responsabilità del controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.
In caso di accertate irregolarità od inadempienze da parte del mutuatario nell’impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l’istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all’articolo 33.
Per giustificati motivi, il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.


Art.35
ncremento del fondo di rotazione - Accrediti - Addebiti
Il fondo di cui all’articolo 16 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione.
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall’istituto o dagli istituti di credito convenzionati, e le spese per il funzionamento del comitato di cui all’articolo 33.


Art.36
Vigilanza
All’Assessore competente per l’artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull’attività svolta dagli istituti di credito convenzionati in attuazione della presente legge, e sull’adempimento, da parte dei mutuatari, degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione del prestito.

Titolo VI
(Norme per la concessione di garanzie sussidiarie)
Art.37
Istituzione del fondo speciale e modalità di concessione
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli istituti di credito di cui al precedente articolo 16 un fondo speciale per la concessione ai soggetti di cui all’articolo 5 di garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti od aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato.
La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 5 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.
L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.


Titolo VII
(Norme relative ad interventi a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia e dei mutuatari assistiti dalle stesse Cooperative)
Art.38
Provvidenze
L’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore competente per l’artigianato, è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge:
a) contributi alle cooperative artigiane di garanzia destinati ad integrare il fondo patrimoniale delle cooperative;
b) contributi per l’abbattimento degli interessi gravanti su prestiti concessi agli artigiani con la garanzia delle cooperative di cui al precedente punto a).


Art.39
Contributi al fondo patrimoniali delle cooperative
I contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 38 possono essere concessi con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato, in misura non superiore alle quote interamente versate dai soci delle cooperative di garanzia di cui al decreto del Ministro per l’industria e per il commercio del 12 febbraio 1959.

Art.40
Concorso nel pagamento degli interessi passivi
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al punto b) del precedente articolo 38 è concesso in misura tale che il tasso di interesse gravi sul mutuatario per il 6 per cento in ragione d’anno.
L’Assessore competente per l’artigianato è autorizzato a stipulare, con gli istituti o aziende di credito e le cooperative artigiane di garanzia interessati, le convenzioni necessarie per determinare la modalità degli interventi di cui al comma precedente.


Titolo VIII
(Norme transitorie, finanziarie e finali)
Art.41
Contributi alle organizzazioni sindacali artigiane
Fino a che la materia dei contributi alle organizzazioni sindacali comprese quelle artigiane, non sarà regolamentata organicamente con apposita legge regionale, alle organizzazioni sindacali artigiane verranno erogati i contributi secondo la normativa vigente.

Art.42
Domande ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26
Le domande di contributo e di prestito già inoltrate ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, ed in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definite a norma della stessa presente legge quale che sia la data di inoltro.

Art.43
Indennità per l’istruttoria ex legge regionale 9-5-1968, n. 26
Le indennità già maturate dalle Camere di Commercio per l’istruttoria delle domande di contributo ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno carico al capitolo 16133 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976, e sono liquidate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art.44
Fondi per contributi
Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi costituiti presso le Camere di commercio ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, sono portate in aumento ai fondi di cui al precedente articolo 14 che dovessero essere ricostituiti presso le Camere di Commercio per la erogazione di contributi.
In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.


Art.45
Fondi per prestiti ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26
Le somme che si renderanno disponibili sui fondi di rotazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, affluiranno direttamente sui fondi costituiti ai sensi del precedente articolo 16 presso gli istituti di credito convenzionati.
Gli obblighi degli istituti di credito convenzionati, determinati all’articolo 34, sono riferiti anche ai prestiti contratti in forza della legge di cui al comma precedente.
In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.


Art.46
Fondo per prestiti ex legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70
Le somme che si renderanno disponibili sul fondo di rotazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, affluiranno direttamente sul fondo costituito ai sensi del precedente articolo 16 presso il Credito industriale sardo.
L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nelle successive modificazioni.
In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue dello stesso saranno fatte affluire sul capitolo previsto al terzo comma del precedente articolo 45 per la medesima riassegnazione.


Art.47
Fondi per garanzie sussidiarie
Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi costituiti presso istituti di credito ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, sono portate in aumento ai fondi di cui al precedente articolo 37 che dovessero essere costituiti presso il Credito industriale sardo ed il Banco di Sardegna.
In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.


Art.48
Vigilanza
L’Assessore competente per l’artigianato esercita la vigilanza di cui ai precedenti articoli 15 e 36 anche per quanto concerne le pratiche di contributo e di prestito definite ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni.

Art.49
Attuazione della legge
La presente legge regionale entra in vigore il 31 ottobre 1976.
Per consentire l’immediata attuazione della legge stessa alla data di entrata in vigore, l’Amministrazione regionale, e per essa il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per l’artigianato, sono autorizzati a predisporre, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 37, 40.
Nello stesso tempo il Presidente di ciascun istituto di credito convenzionato è autorizzato a costituire il Comitato di cui al precedente articolo 33.


Art.50
Copertura finanziaria
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976, le denominazioni dei seguenti capitoli sono sostituite con quelle sottoindicate:
16133 - Indennità da corrispondere agli organismi delegati per la istruttoria della pratiche di contributo in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
26112 - Contributi in conto capitale per l’acquisto la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature.
26115 - Concorso nel pagamento degli interessi gravanti sui finanziamenti concessi ad artigiani alle condizioni e nei limiti della legge regionale o da altre leggi agevolative dello Stato, da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, o su finanziamenti garantiti da cooperative artigiane di garanzia. Conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
26129 - Incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane e per l’anticipazione di contributi.
Capitolo 26130 - Fondo speciale per la concessione di garanzie sussidiarie di finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane.
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:
26113 - Contributi per l’integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 27901 L. 1.400.000.000
In aumento
Capitolo 16133 L. 20.000.000
Capitolo 26112 L. 500.000.000
Capitolo 26113 L. 20.000.000
Capitolo 26115 L. 100.000.000
Capitolo 26129 L. 750.000.000
Capitolo 21130 L. 10.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 1.400.000.000 per l’anno 1976, fanno carico ai capitoli sopra indicati del bilancio della Regione per l’anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
All’ulteriore maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con i mezzi già destinati alla applicazione delle leggi indicate al successivo articolo 51.
I fondi, con vincolo di destinazione per l’artigianato, che saranno attribuiti alla Regione dallo Stato, per provvidenze in favore del settore, in virtù di leggi vigenti o di nuovi provvedimenti di legge, saranno utilizzati per i fini previsti dalla presente legge.


Art.51
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: 14 dicembre 1950, n. 68; 14 dicembre 1950, n. 69; 14 novembre 1951, n. 18; 3 febbraio 1955, n. 1; 9 febbraio 1955, n. 3; 22 febbraio 1957, n. 3; 9 maggio 1968, n. 26; 11 agosto 1970, n. 19; 19 maggio 1972, n. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 luglio 1976.

Soddu