Legge Regionale 21 luglio 1976, n. 40
Norme per l’artigianato sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Titolo I
(Rinvio alle norme a funzioni della Legge 25 luglio 1956, n. 860, e del Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.)
Art.1
Norme della legge 25 luglio 1956, n. 860
Art.2
Funzioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.
Titolo II
(Conferenza Regionale per l’Artigianato)
Art.3
Convocazione e compiti della Conferenza
La Conferenza ha i seguenti compiti:
- esprimere pareri e proposte sugli atti della programmazione regionale;
- proporre e promuovere studi, indagini ed iniziative in materia di artigianato;
- esprimere pareri su progetti di legge relativi alla disciplina ed alle provvidenze artigiane.
Art.4
Composizione - Validità delle sedute - Partecipazione di esperti
- dall’Assessore competente per l’artigianato che la presiede;
- dai membri con potestà decisionale costituenti la Commissione regionale per l’artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da due artigiani di ciascuna delle commissioni provinciali per l’artigianato, designati dalle Commissioni stesse fra i membri eletti;
- da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;
- da un funzionario dell’Assessorato in materia di artigianato;
- da un funzionario dell’Assessorato competente in materia di programmazione;
- da un rappresentante dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.).
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Alle conferenza, su proposta delle Associazioni artigiane, possono partecipare esperti del settore.
Titolo III
(Norme Generali per la concessione di contributi, di prestiti e di garanzie sussidiarie.)
Art.5
Provvidenze - Beneficiari
Possono essere beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente:
a) le imprese artigiane, individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte nell’Albo di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) limitatamente a nuove iniziative i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro, od apposite dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio comunale di collocamento, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l’esercizio di una determinata attività artigiana;
c) le cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative di servizi, i cui soci siano nelle condizioni previste al precedente punto b), le quali agli effetti della presente legge sono equiparate alle cooperative artigiane;
d) i consorzi fra imprese artigiane, individuali e societarie, costituiti con finalità produttive o di servizi.
Art.6
Criteri di attuazione
In particolare sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
1) i massimali di investimento ammissibili per i soggetti di cui al precedente articolo 5, e le misure percentuali creditizie e contributive da computarsi sugli stessi;
2) le misure massime concedibili per credito di esercizio;
3) le direttive, le ammissibilità ed i criteri di priorità per la istruttoria delle domande di prestito e di contributo;
4) le categorie degli artigiani le cui domande di finanziamento devono essere definite a valere sulla legislazione relativa alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, o su altri stanziamenti non regionali;
5) gli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo;
6) la misura dell’indennità che compete agli organismi istruttori delle pratiche di solo contributo rapportabile alle spese previste, al numero delle domande definite ed all’importo del beneficio contributivo;
7) i termini di preammortamento e di ammortamento dei prestiti;
8) la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi su fondi non regionali;
9) i criteri di priorità e la misura delle garanzie sussidiarie per i soggetti di cui al precedente articolo 5;
10) le categorie di imprese artigiane le cui domande devono essere soddisfatte con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.
Art.7
Delega
Titolo IV
(Norme per la Concessione di contributi in conto capitale)
Art.8
Oggetto dei contributi
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
Il contributo può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda limitatamente all’acquisto di macchinari e di attrezzature e, particolarmente, spese per l’acquisto di aree effettuate nell’anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.
Art.9
Misure dei contributi - Nuove concessioni
La misura del contributo può essere elevata sino al 45 per cento del costo globale, ammissibile sino al massimo di lire 250.000.000 per le cooperative ed i consorzi di cui al precedente articolo 5, con il limite di lire 50.000.000 per ogni impresa individuale consorziata.
I contributi a favore dei consorzi si cumulano con i contributi a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
I contributi regionali concessi nell’arco dei precedenti cinque anni possono cumularsi con i contributi della presente legge per nuovi programmi di spesa e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione computando nelle stesse misure di cui al primo e secondo comma del presente articolo le percentuali sulla somma degli investimenti ammessi.
Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del contributo massimo in virtù della presente legge, il contributo è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.
Gli artigiani che abbiano già usufruito di contributi in virtù della presente legge, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente
Art.10
Concessione di contributi integrativi
Alle iniziative che vengono ammesse ai benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, può essere concesso un contributo integrativo a carico della presente legge fino ad un massimo di dieci punti percentuali.
Art.11
Domande di contributo - Indennità per l’istruttoria
Le domande di contributo dovranno comunque essere sottoposte al parere preliminare delle Commissioni provinciali per l’artigianato competenti per territorio, che ne cureranno la pubblicazione per elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione.
Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell’interessato, all’Assessorato competente per l’artigianato.
Le pratiche devono essere definite non oltre un mese dal loro perfezionamento formale.
L’istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale nelle forme di cui al primo comma dell’articolo 6.
Nelle stesse forme è fissata la misura dell’indennità che compete agli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di solo contributo, per l’espletamento di tali funzioni. L’indennità è determinata in relazione alle spese previste, al numero delle domande definite ed all’importo del beneficio contributivo.
Art.12
Modalità di concessione - Ricorso
Nei casi indicati di seguito possono essere disposti lo impegno totale della somma concessa a titolo di contributo e l’erogazione della metà del contributo stesso:
a) quando il programma di spesa è stato realizzato al 50 per cento;
b) quando lo stesso programma di spesa formi oggetto di separata domanda di prestito agevolato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge o da altre leggi agevolative dello Stato, allorchè potrà essere certificata l’avvenuta stipula del contratto.
Nei provvedimenti concessivi relativi ai casi di cui al comma precedente, dovrà essere prevista, per l’eventualità che l’iniziativa preventivata non venga compiutamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi della Amministrazione regionale che sarà curata, nella fase estragiudiziale e giudiziale dagli organismi delegati previa intesa con l’Assessorato competente per l’artigianato e l’Assessorato alle finanze.
Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.
In assenza della delega di cui al primo comma del presente articolo, la concessione e l’erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato. In tal caso la tutela degli interessi di cui al terzo comma sarà curata direttamente dalla Amministrazione regionale.
Delle pratiche di contributo definite positivamente o negativamente dovrà essere data comunicazione periodica alle competenti Commissioni provinciali per l’artigianato.
Art.13
Agevolazioni per gli emigrati
In presenza di tali situazioni l’erogazione a saldo dei contributi può essere disposta previo semplice accertamento dell’avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.
Nel provvedimento concessivo dovrà essere prevista, per il caso che l’iniziativa non venga completamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale nei modi previsti al precedente articolo 12.
Art.14
Fondi per contributi ed indennità
Nelle stesse forme di cui al comma precedente sono regolamentati la gestione ed il rendiconto dei due fondi.
Art.15
Poteri di vigilanza dell’Assessore
Titolo V
(Norme per la concessione dei prestiti agevolati di impianto e di esercizio)
Art.16
Fondo rotazione per prestiti
Per l’amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale, e per essa l’Assessore competente per l’artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall’istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia finanziaria.
Art.17
Contestualità del prestito e del contributo
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.
L’anticipazione è computata quale contributo a fondo perduto nel momento in cui l’istituto di credito convenzionato accerta l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa programmata.
L’istituto di credito di cui al comma precedente accerterà l’avvenuta realizzazione della iniziativa programmata entro e non oltre 30 giorni dalla documentata richiesta di collaudo.
In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l’istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al ricupero di dette anticipazioni.
Art.18
Ripristino della pratica di contributo
A tal fine l’istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all’Assessorato competente per l’artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento.
Art.19
Fondo per contributi abbinati a prestiti
Le somme anticipate a titolo di contributo dagli istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall’articolo 16, sono reintegrate nel fondo stesso mediante addebito sull’apposito fondo per contributi non appena è disposta l’erogazione a saldo del prestito e del contributo abbinato.
Nelle stesse forme di cui al primo comma del presente articolo sono regolamentati la gestione ed il rendiconto del fondo.
Art.20
Oggetto dei prestiti
a) per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’esercizio dell’attività artigiana, ivi compresa l’area occorrente;
b) per l’acquisto di macchinari ed attrezzature;
c) per credito d’esercizio.
Il prestito per impianto può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data delle domande limitatamente all’acquisto di macchinari ed attrezzature e, particolarmente, spese per acquisto di aree effettuate nell’anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.
Art.21
Misure dei prestiti di impianto - Nuove concessioni
Per le cooperative e per i consorzi di cui alla lettera d) dell’articolo 5 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può essere elevato fino ad un massimo di 250.000.000 di lire, con il limite di 50.000.000 di lire per ogni impresa individuale consorziata.
I prestiti di impianto a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
In ogni caso il cumulo delle provvidenze creditizie e contributive ottenibili, anche a valere su altre leggi, non potrà mai superare il costo globale ammesso.
Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all’atto della stipula del contratto di mutuo viene disposta l’erogazione anticipata del 50 per cento della cifra mutuata per l’investimento in impianti fissi.
L’erogazione della somma residua mutuata potrà avvenire in una o due soluzioni.
I prestiti regionali di impianto concessi nell’arco dei precedenti cinque anni, possono cumularsi con altri prestiti della presente legge, per nuovi programmi di spesa, e, comunque, non oltre i limiti massimi in concessione.
Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del prestito massimo in virtù della presente legge, il prestito è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.
Gli artigiani che abbiano già goduto di prestiti di impianto in virtù della presente legge, possono essere ammessi a godere di un ulteriore prestito entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.
Art.22
Misure dei prestiti d’esercizio
Alle cooperative ed ai consorzi di cui al precedente articolo 5 i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo di L. 30.000.000.
I prestiti d’esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.
I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.
Piccoli prestiti di esercizio, fino ad un importo massimo di lire 2.000.000 e per la durata di anni due possono essere concessi dalle Casse comunali di credito operanti in Sardegna, con fondi propri, nell’osservanza degli altri limiti e condizioni previsti dalla presente legge e con l’applicazione del disposto dei successivi articoli 24 e 37.
Art.23
Tassi di interesse
Il tasso di interesse di mora è fissato nella misura risultante dalla maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto al tasso di cui al comma precedente.
Art.24
Concorso nel pagamento degli interessi passivi
L’Amministrazione regionale è, altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedente l’importo massimo che può essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, dalla Cassa medesima, indipendentemente dal conferimento regionale.
Il contributo ed i conferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato.
L’Assessore competente per l’artigianato è autorizzato a stipulare con gli istituti, aziende o casse di credito interessati, le convezioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti.
Art.25
Interventi annuali dell’Artigiancassa
Art.26
Fondi degli istituti tesorieri per gli interventi dell’Artigiancassa
Art.27
Fondi per anticipazioni sugli interventi dell’Artigiancassa
Art.28
Tempi di ammortamento dei prestiti
1) per i prestiti di cui alla lettera a) del precedente articolo 20: 3 anni per il preammortamento e 15 anni per l’ammortamento;
2) per i prestiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 20: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l’ammortamento;
3) per i prestiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 20: 1 anno per il preammortamento e 4 anni per l’ammortamento.
L’ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale e di interessi.
E’ data facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente il debito.
Art.29
Garanzie
Ove, invece, dalle risultanze istruttorie non emerga una idonea rispondenza del richiedente, il Comitato di cui al successivo articolo 33 determinerà, di volta in volta, la opportuna garanzia da acquisire a copertura del prestito.
Art.30
Concessione di prestiti integrativi
Art.31
Domande di prestito
Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell’interessato, all’Assessorato competente per l’artigianato.
L’istituto convenzionato provvederà, entro 15 giorni, ad inviare copia delle domande ricevute alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio che ne curerà la pubblicazione, per elenchi, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.32
Agevolazioni per gli emigrati
In presenza di tali situazioni la erogazione a saldo dei prestiti può essere disposta previo semplice accertamento della avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.
Art.33
Comitato
a) il Direttore generale dell’istituto convenzionato o un suo istituto;
b) un funzionario dell’Assessorato competente per l’artigianato;
c) un funzionario dell’Assessorato competente per la programmazione;
d) un funzionario dell’Assessorato regionale alle finanze;
e) un rappresentante dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.);
f) il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato;
g) i Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;
h) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiani più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;
i) due rappresentanti della cooperazione indicati dalle organizzazioni più rappresentative in campo nazionale.
I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Avverso il mancato o parziale accoglimento della domanda di prestito, è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dall’istituto di credito convenzionato, il ricorso all’Assessore competente per l’artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.
Art.34
Spetta all’istituto convenzionato la responsabilità del controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.
In caso di accertate irregolarità od inadempienze da parte del mutuatario nell’impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l’istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all’articolo 33.
Per giustificati motivi, il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.
Art.35
ncremento del fondo di rotazione - Accrediti - Addebiti
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall’istituto o dagli istituti di credito convenzionati, e le spese per il funzionamento del comitato di cui all’articolo 33.
Art.36
Vigilanza
Titolo VI
(Norme per la concessione di garanzie sussidiarie)
Art.37
Istituzione del fondo speciale e modalità di concessione
La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 5 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.
L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.
Titolo VII
(Norme relative ad interventi a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia e dei mutuatari assistiti dalle stesse Cooperative)
Art.38
Provvidenze
a) contributi alle cooperative artigiane di garanzia destinati ad integrare il fondo patrimoniale delle cooperative;
b) contributi per l’abbattimento degli interessi gravanti su prestiti concessi agli artigiani con la garanzia delle cooperative di cui al precedente punto a).
Art.39
Contributi al fondo patrimoniali delle cooperative
Art.40
Concorso nel pagamento degli interessi passivi
L’Assessore competente per l’artigianato è autorizzato a stipulare, con gli istituti o aziende di credito e le cooperative artigiane di garanzia interessati, le convenzioni necessarie per determinare la modalità degli interventi di cui al comma precedente.
Titolo VIII
(Norme transitorie, finanziarie e finali)
Art.41
Contributi alle organizzazioni sindacali artigiane
Art.42
Domande ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26
Art.43
Indennità per l’istruttoria ex legge regionale 9-5-1968, n. 26
Art.44
Fondi per contributi
In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.
Art.45
Fondi per prestiti ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26
Gli obblighi degli istituti di credito convenzionati, determinati all’articolo 34, sono riferiti anche ai prestiti contratti in forza della legge di cui al comma precedente.
In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.
Art.46
Fondo per prestiti ex legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70
L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nelle successive modificazioni.
In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue dello stesso saranno fatte affluire sul capitolo previsto al terzo comma del precedente articolo 45 per la medesima riassegnazione.
Art.47
Fondi per garanzie sussidiarie
In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, al capitolo di spesa correlativo.
Art.48
Vigilanza
Art.49
Attuazione della legge
Per consentire l’immediata attuazione della legge stessa alla data di entrata in vigore, l’Amministrazione regionale, e per essa il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per l’artigianato, sono autorizzati a predisporre, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 37, 40.
Nello stesso tempo il Presidente di ciascun istituto di credito convenzionato è autorizzato a costituire il Comitato di cui al precedente articolo 33.
Art.50
Copertura finanziaria
16133 - Indennità da corrispondere agli organismi delegati per la istruttoria della pratiche di contributo in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
26112 - Contributi in conto capitale per l’acquisto la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l’acquisto di macchinari e attrezzature.
26115 - Concorso nel pagamento degli interessi gravanti sui finanziamenti concessi ad artigiani alle condizioni e nei limiti della legge regionale o da altre leggi agevolative dello Stato, da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, o su finanziamenti garantiti da cooperative artigiane di garanzia. Conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
26129 - Incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane e per l’anticipazione di contributi.
Capitolo 26130 - Fondo speciale per la concessione di garanzie sussidiarie di finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane.
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:
26113 - Contributi per l’integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 27901 L. 1.400.000.000
In aumento
Capitolo 16133 L. 20.000.000
Capitolo 26112 L. 500.000.000
Capitolo 26113 L. 20.000.000
Capitolo 26115 L. 100.000.000
Capitolo 26129 L. 750.000.000
Capitolo 21130 L. 10.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 1.400.000.000 per l’anno 1976, fanno carico ai capitoli sopra indicati del bilancio della Regione per l’anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
All’ulteriore maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con i mezzi già destinati alla applicazione delle leggi indicate al successivo articolo 51.
I fondi, con vincolo di destinazione per l’artigianato, che saranno attribuiti alla Regione dallo Stato, per provvidenze in favore del settore, in virtù di leggi vigenti o di nuovi provvedimenti di legge, saranno utilizzati per i fini previsti dalla presente legge.
Art.51
Abrogazioni
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 21 luglio 1976.
Soddu