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Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 41

Modifiche integrative alla legge regionale concernente “Disciplina regionale dell’attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
All’articolo 1 della legge regionale concernente “Disciplina regionale dell’attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412” sono aggiunti i seguenti commi:
“Le opere comprese nei predetti programmi triennali sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
E’ delegata all’Assessore regionale ai lavori pubblici la facoltà di disporre con propri decreti, per le finalità di legge, l’utilizzazione della dotazione finanziaria accantonata in applicazione del sesto comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Detti decreti costituiscono a tutti gli effetti variazione formale dei programmi approvati ai sensi del precedente primo comma.
I programmi approvati e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda”.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero, addì 20 agosto 1976

Soddu