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Legge Regionale 1 settembre 1976, n. 42

Sanzioni amministrative per le infrazioni relative all’esercizio della caccia ed al calendario venatorio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai fini della tutela della selvaggina, chiunque commette infrazioni al Calendario venatorio regionale è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di lire 150.000.

Art.2
Per ciascuno dei seguenti capi di selvaggina stanziale protetta abbattuti o catturati abusivamente, anche per errore, si applicano al contravventore le seguenti sanzioni amministrative:
- Cervo lire 2.000.000
- Daino lire 2.000.000
- Muflone lire 1.500.000
- Cinghiale lire 500.000
- Lepre lire 100.000
- Pernice lire 100.000
Per l’altra selvaggina si applica la sanzione amministrativa da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di L. 150.000 per ciascun capo abbattuto o catturato.


Art.3
E’ vietato acquistare, vendere, detenere per vendere, o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva o morta o parti di essa, fatta eccezione per la selvaggina all’uopo importata.
Il trasgressore è soggetto, per la selvaggina nobile stanziale, alla sanzione amministrativa di cui al precedente articolo 2; per l’altra selvaggina si applica la sanzione amministrativa da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 150.000.


Art.4
Le sanzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 settembre 1976

Soddu