Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 44
Riforma dell’assetto agro - pastorale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(Finalità della Riforma)
Art.1
Piano organico degli interventi
La Regione cura direttamente o indirettamente l’attuazione del programma ed assicura che siano assunte tutte le iniziative ed adottati i provvedimenti a ciò necessari.
CAPO II
(Istituzione e funzionamento della Sezione Speciale dell’ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna)
Art.2
Istituzione della Sezione Speciale dell’ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna
La Sezione oltre a realizzare gli interventi che le saranno affidati da tale programma, assolve anche le funzioni demandate all’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, dal Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altro compito che verrà ad essa attribuito in base agli atti dei diversi soggetti dalla programmazione regionale approvati dai competenti organi.
La Sezione speciale ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.
Essa agisce nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio regionale, verranno impartite dalla Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni degli Organismi comprensoriali.
Per la predisposizione dell’atto di verifica e di adeguamento del programma regionale, di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, la Sezione speciale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.
Art.3
Compiti della Sezione speciale
a) provvede all’acquisizione dei terreni necessari alla costituzione del monte dei pascoli di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
b) determina la distribuzione territoriale e l’estensione della quota del monte dei pascoli - in misura non superiore al 15 per cento dei terreni acquisiti - da destinare, in aziende cooperative, alla produzione dei foraggi necessari per la costituzione di adeguate scorte;
c) predispone, su richiesta degli Organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agricoli, gli studi per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro - pastorali e formula, in conformità alle norme stabilite nel paragrafo 1 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, i piani di valorizzazione delle stesse zone di sviluppo dopo la loro delimitazione;
d) cura, previo incarico da parte dell’Amministrazione regionale, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati, gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani zonali di valorizzazione;
e) procede alla ripartizione e all’assegnazione del patrimonio terriero acquisito, per favorire la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide, così come saranno individuate dai piani zonali di valorizzazione che ne determinano anche la base territoriale e le forme di gestione;
f) progetta ed esegue, anche in aziende di proprietà di operatori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide e, comunque, fornisce ad essi l’assistenza tecnico - economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione;
g) promuove e coordina l’attività delle aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ed assicura ad esse la assistenza tecnica per la migliore utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali al fine di conseguire un aumento della produzione e di realizzare il rimboschimento di quelli non altrimenti utilizzabili in modo proficuo;
h) assume le opportune iniziative per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni di cui all’articolo 22 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
i) svolge in collaborazione con le organizzazioni professionali degli agricoltori le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione necessarie per assicurare la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e delle categorie agricole alle scelte per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro - pastorali e per la predisposizione e attuazione dei piani zonali di valorizzazione e promuovere il sorgere e lo sviluppo di cooperative e di altre forme associative alle quali saranno assegnate prioritariamente aziende previste dai piani zonali di valorizzazione ed assicura ad esse l’assistenza tecnico - economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione.
Art.4
Controllo sugli atti
Essi sono immediatamente esecutivi ad eccezione di quelli di cui al comma successivo. La Giunta regionale, tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto, annulla quelli che siano viziati da eccesso di potere o da violazione di leggi o regolamenti o che non siano conformi agli atti di programmazione, alle direttive o alle istruzioni impartite alla Sezione.
Diventano esecutive solo dopo l’approvazione della Giunta regionale le delibere relative:
a) al bilancio preventivo, alle sue variazioni ed al conto consuntivo;
b) all’acquisizione, in qualunque forma, dei terreni da destinare al monte dei pascoli;
c) alla determinazione, ai sensi dei successivi articoli 28 e 33, del valore dei terreni da espropriare o da acquistare;
d) alla concessione dei vitalizi ed alla gestione del Fondo speciale di cui ai successivi articoli 34 e 39;
e) alla determinazione dell’estensione e della distribuzione territoriale della quota del monte dei pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;
f) alla ripartizione ed assegnazione o, comunque, all’utilizzazione del patrimonio terriero acquisito;
g) alla realizzazione di opere di interesse generale.
Qualora l’approvazione di tali delibere non venga comunicata dalla Giunta regionale alla Sezione speciale entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento esse si intendono approvate.
La Giunta regionale può, comunque, entro il termine di cui al comma precedente, richiedere chiarimenti alla Sezione; in tal caso il termine per l’approvazione è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento della nuova comunicazione.
Art.5
Controllo sostitutivo
Art.6
Articolazione territoriale della Sezione speciale
Art.7
Organi della Sezione speciale
- il Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio sindacale.
Art.8
Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e, in genere, di fronte ai terzi;
b) convoca e presiede il Comitato direttivo della Sezione;
c) sovraintende alla puntuale applicazione delle delibere del Comitato direttivo e al coordinamento dell’attività degli uffici e servizi della Sezione speciale con quelle dello Ente di sviluppo;
d) svolge le altre funzioni che, di volta in volta, gli verranno affidate dal Comitato direttivo.
In caso di suo impedimento o assenza egli è sostituito, con eguali poteri, dal Vice Presidente eletto dal Comitato direttivo.
Il Vice Presidente esercita, altresì, i poteri delegatigli dal Presidente.
Art.9
Il Comitato direttivo
- dal Presidente dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, che ne è membro di diritto;
- da sei componenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del Comitato direttivo partecipa il Direttore della Sezione speciale, o in assenza di quest’ultimo, il Vice Direttore e, su richiesta del Comitato direttivo, assiste il Direttore generale dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna. Il Direttore della Sezione speciale esercita le funzioni di Segretario del Comitato direttivo.
Ai membri del Comitato direttivo spettano i compensi e le indennità attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.
Art.10
Compiti del Comitato direttivo
a) approvare il bilancio preventivo della Sezione e formulare le proposte sugli appositi articoli dei capitoli del bilancio dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui al terzo comma del successivo articolo 15;
b) predisporre la relazione da allegare al bilancio di previsione, sull’attività programmata per l’anno successivo nonché quella di cui al quinto comma del precedente articolo 2;
c) approvare il bilancio consuntivo della Sezione;
d) stabilire i criteri generali per l’organizzazione della attività della Sezione e per l’utilizzazione del personale;
e) adottare tutti i provvedimenti nelle materie di cui all’articolo 3, ed in particolare, quelli indicati nell’articolo 4, comma terzo, della presente legge;
f) stabilire le modalità e le condizioni per la progettazione e per la realizzazione, ai sensi del precedente articolo 3, lettera f), delle opere di valorizzazione sui terreni o aziende della Sezione, dati in affitto a privati coltivatori diretti o di proprietà di questi ultimi;
g) formare l’elenco catastale, curare il suo aggiornamento ed approvare i programmi annuali di cui ai successivi articoli 25 e 27;
h) gestire il Fondo speciale di cui al successivo articolo 39;
i) deliberare in tutte le materie attribuite alla Sezione speciale del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;
l) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, stipulare transazioni ed impegnare in genere la Sezione nei confronti di terzi;
m) adottare ogni altra decisione nelle materie attribuite alla competenza della Sezione, che non sia espressamente devoluta ad altri organi.
Art.11
Il Direttore
Egli provvede all’esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e, nel rispetto dei criteri generali da questo fissati, dirige gli uffici ed i servizi della Sezione coordinandoli tra loro e, d’intesa col Direttore generale dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, con gli altri servizi dell’Ente.
Il Direttore può essere coadiuvato da un Vice Direttore nominato dal Comitato direttivo tra i funzionari dello ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.
Art.12
Il Collegio sindacale
Art.13
Personale della Sezione speciale
Per l’espletamento di specifiche attività e particolarmente per lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle cui già provvedono gli uffici dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, la Sezione speciale potrà utilizzare anche il restante personale dell’Ente nonchè valersi dei suoi uffici.
Art.14
Finanziamento della Sezione speciale
a) da tutti i fondi destinati agli acquisti ed agli espropri di cui all’articolo 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268;
b) dagli altri fondi eventualmente ad essa assegnati per l’espletamento dei compiti previsti dal programma straordinario di cui all’articolo 1 della presente legge;
c) dai fondi devoluti all’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, per l’attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) dai fondi derivanti dall’affitto o dal conguaglio di eventuali permute dei terreni ed in genere dalla gestione ordinaria;
e) dagli eventuali altri fondi che potranno esserle attribuiti.
Delle somme sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) ed e) nonché di quelle destinate al Fondo speciale di cui al successivo articolo 39, potrà essere versata dall’Amministrazione regionale alla Sezione speciale una anticipazione fino al 60 per cento dello stanziamento previsto in bilancio; la restante somma occorrente per l’attuazione degli interventi potrà essere anticipata su richiesta della Sezione speciale.
Per le somme spese sulla predetta anticipazione come per quelle che saranno concesse successivamente, la Sezione speciale presenterà rendiconti quadrimestrali.
Art.15
Destinazione delle risorse finanziarie
I fondi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, che, sulla base del programma straordinario previsto dall’articolo 1 della presente legge, vengono attribuiti alla Sezione speciale, nonché quelli di cui ai punti a), d), e) del precedente articolo potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli interventi previsti dal suddetto programma. Nessun emolumento, neppure di carattere integrativo, potrà essere erogato a carico del bilancio della Sezione, in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione stessa o in favore del restante personale dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui la Sezione si avvalga ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo 13, per lo espletamento di specifiche attività.
Le spese generali necessarie per il funzionamento della Sezione saranno portate nel bilancio dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio, che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del Comitato direttivo della Sezione speciale.
Qualora il Consiglio di amministrazione dell’Ente disattenda le indicazioni della Sezione speciale sui predetti articoli dei capitoli del bilancio, la Giunta regionale avrà la facoltà di proporre quelle modifiche che riterrà indispensabili affinché la Sezione speciale possa esercitare le funzioni ad essa demandate.
Art.16
Bilancio preventivo e consuntivo
Il bilancio della Sezione, con l’allegata relazione illustrativa dell’attività programmata per l’anno seguente, dovrà essere inviato entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al parere su di esso formulato dal Collegio sindacale, alla Giunta regionale per l’approvazione.
Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio, unitamente al parere del Collegio sindacale, debbono essere comunicate alla Giunta regionale per l’approvazione entro 5 giorni dalla loro adozione.
Alla Giunta regionale è inviato, altresì, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo cui devono essere allegate le osservazioni del Collegio sindacale e la relazione del Comitato direttivo sull’attività svolta, di cui rispettivamente all’articolo 2, comma quarto, ed all’articolo 12 della presente legge.
La Sezione speciale istituisce un proprio conto di tesoreria separato e distinto da quello dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Sezione sono annessi, come gestione speciale, al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.
CAPO III
(Formazione dei Piani Zonali di valorizzazione, costituzione del monte dei pascoli e costituzione di aziende pastorali efficienti.)
Sezione 1
(Formazione dei piani zonali di valorizzazione)
Art.17
Predisposizione dei piani zonali di valorizzazione
1) direttamente dagli Organismi comprensoriali;
2) dagli stessi Organismi comprensoriali, su iniziativa di cooperative di cui al paragrafo 1.9 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39;
3) dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura d’intesa con l’Assessore alla programmazione, nel caso di assenza di iniziativa degli Organismi comprensoriali o fino a quando gli organi degli stessi non siano costituiti.
I piani zonali di valorizzazione vengono redatti normalmente della Sezione speciale che, a tal fine, è impegnata a discutere con gli operatori agricoli interessati e le loro organizzazioni professionali le linee fondamentali dei piani stessi ed i risultati che derivano dalla sua attuazione.
Qualora la delimitazione della zona di sviluppo agro - pastorale sia stata effettuata con le modalità di cui al numero 2 del primo comma, all’atto dell’approvazione l’Organismo comprensoriale può demandare alle cooperative proponenti il compito di formulare, con l’assistenza tecnico - economica della Sezione speciale, ove richiesta, il piano zonale di valorizzazione.
I piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative saranno depositati, per 30 giorni, presso tutti i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani considerati. Di tale deposito i Comuni debbono chiedere che sia data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, i Comuni, le organizzazioni di categoria ed ogni interessato potranno inviare alla Sezione speciale le proprie osservazioni in merito, con le eventuali richieste di variazioni, di correzione di errori, di integrazioni di omissioni e di quanto altro ritenuto utile per la migliore predisposizione del piano zonale di valorizzazione.
Tenendo conto delle osservazioni inviate e nel rispetto degli indirizzi che, anche in base ad esse, verranno impartite dagli Organismi comprensoriali anche in attuazione delle direttive di carattere generale, la Sezione speciale e le cooperative formulano i piani zonali di valorizzazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Art.18
Contenuto dei piani zonali di valorizzazione
I piani contengono, inoltre, gli estremi catastali dei terreni considerati ed ogni altro elemento la cui conoscenza è indispensabile per l’attuazione del piano.
Nei piani si procede, altresì, all’individuazione concreta sia delle aziende costituite o da costituire, che siano stabili, efficienti ed economicamente valide - privilegiando ovunque possibile quelle di più ampie dimensioni che dovranno essere gestite da cooperative di coltivatori diretti, pastori, allevatori e braccianti - sia dei terreni in cui realizzare le aziende per la produzione di foraggi di scorta con l’indicazione delle forme di gestione con cui queste dovranno essere condotte.
I piani zonali di valorizzazione, inoltre, determinano anche i soggetti che ne cureranno, nei vari aspetti, l’attuazione.
Art.19
Approvazione dei piani zonali di valorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità
I piani non possono essere deliberati se non verrà acquisito il parere consultivo da richiedersi alle organizzazioni professionali, operanti nella provincia. Detti pareri dovranno, a pena di decadenza, essere forniti dalle organizzazioni entro 15 giorni dalla data della loro richiesta. Al fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi, i piani zonali di valorizzazione sono approvati, su proposta dell’Assessore all’agricoltura d’intesa con l’Assessore alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa Giunta, da adottarsi entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte degli Organismi comprensoriali.
I termini di cui al comma precedente si intendono sospesi nel caso in cui la Giunta regionale formuli rilievi, proposte e richieste di chiarimenti in ordine al piano zonale di valorizzazione.
In tale caso la Giunta, sempre entro 30 giorni, formula la richiesta motivata di riesame all’Organismo comprensoriale.
Ove il predetto Organismo confermi il piano zonale di valorizzazione, la Giunta, entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo, procede alle definitive approvazioni.
Dopo la loro approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, i piani zonali di valorizzazione sono depositati, entro 30 giorni, presso i Comuni interessati, e dell’avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
I piani zonali di valorizzazione comportano, a decorrere dal momento della loro approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, e per un periodo di 10 anni, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ad ogni effetto di legge, di tutti gli interventi e le opere negli stessi piani previsti, ed obbligano tutti gli operatori agricoli, i cui terreni ricadono entro il perimetro della zona di sviluppo, alle trasformazioni previste dal piano.
Le competenze e le procedure per l’affidamento degli incarichi di progettazione, per l’istruttoria dei progetti, per l’affidamento delle opere a totale carico dell’Amministrazione regionale nonché per l’emissione dei provvedimenti di impegno e di pagamento, saranno determinate nei programmi pluriennali di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, e nel programma di cui all’articolo 1 della presente legge.
Art.20
Finanziamento ed attuazione dei piani zonali di valorizzazione
I piani potranno essere altresì finanziati con disponibilità proprie degli Organismi comprensoriali o ad essi attribuite dai programmi regionali di sviluppo.
I piani sono attuati dagli Organismi comprensoriali direttamente o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dalla Sezione speciale, su richiesta degli Organismi comprensoriali o delle cooperative.
Sezione II
(Costituzione del monte dei pascoli)
Art.21
Costituzione del monte dei pascoli
La costituzione del monte dei pascoli è altresì possibile mediante l’acquisto, dai proprietari che intendono cederli, di tutti i terreni individuati dagli stessi piani zonali di valorizzazione come idonei ed in particolare di quelli utilizzati per integrare, anche in virtù di opportune trasformazioni, le risorse foraggere attualmente disponibili.
La Sezione speciale, inoltre, richiederà l’esproprio, per acquisirli al monte dei pascoli, anche di tutti i terreni per i quali i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione previste dal piano zonale di valorizzazione.
Il monte dei pascoli appartiene al patrimonio indisponibile della Regione Sarda. E’ tuttavia consentita la permuta dei terreni che ne fanno parte, per scopi di riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.
Il Presidente della Sezione speciale è autorizzato a stipulare i contratti di acquisto e di permuta, in nome e per conto della Regione Sarda.
L’approvazione delle delibere concernenti le operazioni di acquisto o di permuta, effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lettera b) della presente legge, esonera l’Amministrazione regionale dalla successiva approvazione del contratto.
Art.22
Coltivatori diretti
Tale requisito sarà accertato, sulla base di una dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla Sezione speciale che a tale fine potrà svolgere tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
Art.23
Terreni a pascolo permanente
Sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno 5 anni non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.
La Sezione speciale accerterà la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti ed includerà i terreni, cui avrà riconosciuto tali caratteristiche e che siano dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nell’elenco catastale che predisporrà ai sensi dell’articolo 25 della presente legge.
Art.24
Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide
La redditività dell’azienda ed i redditi comparabili sono determinati e valutati secondo le modalità stabilite dal programma di cui all’articolo 1 della presente legge.
Art.25
Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente
Le procedure per la formazione, l’approvazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco catastale saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 46 della presente legge.
Art.26
Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale
Tale acquisizione a norma dell’articolo 21 della presente legge potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione delle zone di sviluppo pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all’articolo 1 della presente legge, di aziende pastorali efficienti da assegnare in affitto ai suddetti richiedenti.
Art.27
Programma annuale di acquisizione dei terreni
Tali programmi, che dovranno curare il rispetto della prescrizione di cui all’articolo 25 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e le indicazioni stabilite nel programma straordinario di cui all’articolo 1 della presente legge, dovranno prioritariamente riguardare i terreni di cui è prevista la acquisizione nei piani zonali di valorizzazione, nonché quelli da acquisire ai sensi del precedente articolo 26.
In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare, per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale. Gli espropri e gli acquisti verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il programma annuale di acquisizione dei terreni, che contiene l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’espropriazione, deve essere espressamente approvato, ad iniziativa dell’Assessore all’agricoltura, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima.
L’approvazione del programma annuale comporta per un periodo di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell’espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per l’attuazione dei piani zonali di valorizzazione di cui al precedente articolo 21.
Art.28
Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti
La valutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell’anno agrario precedente.
L’ammontare dell’indennizzo è stabilito sulla base del parere espresso da una Commissione provinciale, nominata dall’Assessore alla agricoltura e composta: dal capo dell’Ispettorato agrario, che la presiede; da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole; da due rappresentanti degli Organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati allo esproprio. Ai componenti di detta Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese previste dall’articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indennizzo di cui al precedente comma terzo, tuttavia, se dovuto a proprietari che si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 19, quarto comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, deve essere aumentato di una percentuale pari al 20 per cento per i terreni di estensione fino a 10 ettari, e di una percentuale pari al 10 per cento per i terreni di estensione superiore ai 10 ettari e fino ai 15 ettari.
Art.29
Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili
Entro 30 giorni dalla notifica di cui al comma precedente, i proprietari possono offrire, irrevocabilmente, alla Sezione speciale la cessione volontaria dell’immobile per un prezzo pari al 10 per cento in più della somma che era stata loro notificata.
Nella proposta di cessione volontaria i proprietari dovranno precisare se sia loro intenzione avere il vitalizio, ove ne sussistano le condizioni ai sensi del successivo articolo 34, in luogo del pagamento immediato della somma.
Art.30
Contratto d’acquisto e pagamento del prezzo
Se la stipulazione del contratto non viene dal Presidente effettuata entro tre mesi dall’offerta per motivi non imputabili al proprietario, il medesimo, a decorrere da tale momento, ha diritto agli interessi legali sul prezzo fissato.
La somma così determinata è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto, sempre che questi, ricorrendo le condizioni di cui al successivo articolo 34, non abbiano richiesto il vitalizio.
Art.31
Procedure per l’esproprio dei terreni
Art.32
Occupazione d’urgenza
L’occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.
L’ammontare dell’indennità dovuta sarà determinata secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art.33
Determinazione del prezzo dei terreni non espropriabili da acquistare
Se la proposta viene accolta, la Sezione speciale può acquistare il terreno per un prezzo pari al 20 per cento in più di quello determinato ai sensi del comma precedente.
Alla stipulazione del contratto di acquisto il Presidente della Sezione speciale viene autorizzato con delibera del Comitato direttivo.
La somma è corrisposta al proprietario con pagamento immediato e diretto sempre che questi, all’atto dell’accettazione della proposta di vendita, non richieda, ricorrendone le condizioni, il vitalizio.
Art.34
Assegno vitalizio
Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito annuo accertato ai fini della determinazione dell’imponibile per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’imposta locale sui redditi di cui alla legge 3 ottobre 1971, n. 825, non superi la somma di lire 2.500.000.
E’altresì necessario, per l’ammissione al vitalizio, che sussistano le condizioni previste dalla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni.
La Sezione speciale indicherà le modalità con cui gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e potrà svolgere ogni indagine che riterrà utile per verificare la reale sussistenza degli stessi.
Il Comitato direttivo della Sezione speciale, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinerà l’ammontare dell’assegno sulla base dell’interesse legale e della vita media probabile.
La misura dell’assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore, se esso è relativo a terreni che erano dati in affitto, al reddito percepito anteriormente all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell’equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.
Art.35
Efficacia dei contratti d’affitto vigenti
Sezione III
(Concessione dei terreni del monte dei pascoli)
Art.36
Cessione dei terreni
I terreni del monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agro pastorale.
Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte della Sezione speciale contratti d’affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.
Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un’azienda efficiente, la Sezione speciale promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell’assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell’acquisizione al monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richiesta, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di aziende, della più giovane età dei richiedenti e, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.
La Sezione speciale, qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano zonale di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della presente legge, tutti miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 24.
Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, né sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei a costituire nei terreni aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli la Sezione speciale corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.
Art.37
Concessione in affitto e sua durata
Al momento della cessazione dell’attività da parte dell’assegnatario, su proposta di questi, la Sezione speciale dovrà confermare l’assegnazione dell’azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell’assegnatario o, in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.
Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del monte dei pascoli ed in particolare per l’indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l’affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.
Art.38
Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento
Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per l’attribuzione delle aziende foraggere di cui all’articolo 3, lettera b), della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli.
Le somme derivanti dall’affitto dei terreni del monte dei pascoli saranno utilizzate prioritariamente per l’acquisto o l’esproprio di terreni destinati al monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente articolo 37.
Art.39
Fondo speciale per i vitalizi
Le ulteriori norme necessarie per la regolamentazione ed il funzionamento del Fondo speciale saranno previste dal regolamento di cui al successivo articolo 46 della presente legge.
Art.40
Decadenza dalla concessione dei terreni
Con il regolamento di cui all’articolo 46 saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.
Sezione IV
(Aziende speciali)
Art.41
Costituzione delle aziende speciali
Le modalità per l’utilizzazione degli stanziamenti destinati alle aziende speciali per la trasformazione e il rimboschimento dei terreni comunali saranno stabilite dal programma straordinario di cui all’articolo 1 della presente legge.
Quando i terreni di proprietà di un singolo Comune non siano sufficienti per conseguire le finalità previste dalla presente legge o quando se ne ravvisi la convenienza sul piano tecnico ed economico, due o più Comuni possono conferire i terreni di loro proprietà per la costituzione di un’unica azienda speciale.
Art.42
Piano di trasformazione e di utilizzazione dei terreni
Art.43
Finalità e compiti
Le aziende speciali, con l’assistenza della Sezione speciale dell’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, promuoveranno la costituzione delle cooperative di lavoratori agricoli alle quali assegnare i terreni trasformati.
Capo IV
(Norme transitorie, finali e finanziarie)
Art.44
Coordinamento con gli interventi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
Fino alla medesima data di costituzione degli organi degli Organismi comprensoriali interessati, continueranno ad applicarsi, alle richieste di delimitazione delle zone di sviluppo agro - pastorali avanzate da organismi cooperativi, le norme contenute nel paragrafo 1.9 del citato Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.
Art.45
Terreni di cui alla legge regionale 2 magio 1972, n. 6, e successive modificazioni
Art.46
Regolamento
Art.47
Norme finanziarie
Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritti in detta contabilità saranno utilizzati per gli interventi previsti dal citato articolo 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
I rapporti con il tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.
L’assunzione degli impegni afferenti la spesa di detti stanziamenti è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore competente per materia.
L’Assessorato alle finanze effettua, tramite la Ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.
Art.48
Recupero degli stanziamenti
Art.49
Coordinamento con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 6 settembre 1976
Soddu