Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 13 settembre 1976, n. 47

Anticipazioni al personale dell’ente «Gioventù italiana» soppresso ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione, quali saranno a seguito del giudizio promosso dalla Regione Sarda davanti alla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, 6 e 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764, concernente«Soppressione dell’ente «Gioventù italiana», l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare per i mesi da gennaio a dicembre 1976, al personale di ruolo ed avventizio dell’ente predetto con sede di servizio in Sardegna una somma pari a lire 150.000 mensili nette per ciascuna unità.
Al personale a contratto con compiti di custodia la somma stessa sarà corrisposta nella misura di lire 25.000 mensili nette per ciascuna unità.


Art.2
La corresponsione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all’atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il capitolo 11173 così denominato: «Anticipazioni al personale dell’ente «Gioventù italiana» soppresso ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764».
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 13.200.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11173 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.


Art.4
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, un apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976, per l’acquisizione delle somme recuperate e relative alle anticipazioni di cui alla presente legge, e ad assegnare, con lo stesso decreto, le somme suddette a favore del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 settembre 1976.

Soddu