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Legge Regionale 13 settembre 1976, n. 49

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo 15506 - Contributo annuale all’Ente sardo acquedotti e fognature per la gestione e la manutenzione degli acquedotti e delle fognature, e per l’ampliamento e il miglioramento degli acquedotti e delle fognature esistenti (LLRR 20 febbraio 1957, n. 18, e 5 luglio 1963, n. 9)
L. 810.000.000
Capitolo 16144 - Contributo annuale a favore dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (art. 3, LR 2 marzo 1957, n. 6)
L. 230.000.000
Capitolo 16621 - Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (leggi regionali 26 marzo 1953, n. 8, e 12 marzo 1969, n. 9)
L. 530.000.000
Capitolo 16628 - Contributo all’Istituto di incremento ippico di Ozieri (LR 28 maggio 1969, n. 27)
L. 150.000.000
Capitolo 16649 - Contributo annuo per il funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art. 10, LR 19 giugno 1956, n. 22)
L. 320.000.000
Capitolo 16718 - Contributo annuale per il funzionamento della Stazione sperimentale del sughero (LR 6 febbraio 1952, n. 5)
L. 130.000.000
Capitolo 16807 - Contributo annuo a favore dell’Ente sardo industrie turistiche (LR 22 novembre 1950, n. 62)
L. 150.000.000
Alla spesa di L. 2.320.000.000, di cui alle variazioni in aumento dei capitoli di spesa 15506, 16144, 16621, 16628, 16649, 16718 e 16807 si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 17904 “Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative“ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 settembre 1976

Soddu