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Legge Regionale 14 settembre 1976, n. 50

Versamento alla contabilità speciale di cui all’articolo 5, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, di una quota degli stanziamenti destinati alla Sardegna per gli anni 1975 e 1976 sul Fondo di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè dei contributi speciali di cui all’articolo 15 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione dell’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, e in coerenza con le previsioni delle entrate del Quinto programma esecutivo disposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 9 gennaio 1975, l’Amministrazione regionale è autorizzata a versare alla contabilità speciale di cui all’articolo 5, secondo comma, della stessa legge n. 588, i seguenti importi:
a) lire 13.392.522.000 a valere sulle somme assegnate dallo Stato alla Regione per il 1975 ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) lire 4.490.000.000 in corrispondenza della quota assegnata dallo Stato alla Regione per il 1975 ai sensi dell’articolo 1, 1º e 2º comma, della legge 7 agosto 1973, n. 512;
c) lire 5.508.000.000 in corrispondenza della quota assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;
d) lire 1.109.478.000 a valere sulla quota spettante alla Regione dell’importo di lire 55.290.000.000 assegnato al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quali integrazione per gli anni 1975 - 1976, con l’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356.


Art.2
Il Presidente della Giunta regionale su proposta dello Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 settembre 1976.

Soddu