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Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 51

Modifiche al termine stabilito dal primo comma dello articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 13, concernente la sanatoria della situazione creditoria e debitoria dei Comuni della Sardegna nei quali sono stati istituiti cantieri di lavoro ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3, e 7 aprile 1965, n. 10, e loro successive modificazioni, e istituzione di un termine per la presentazione dei rendiconti dei cantieri eseguiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine stabilito dal primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 13, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art.2
Il termine per la presentazione da parte dei Comuni dei rendiconti relativi alla gestione di cantieri regionali istituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, scade il giorno 30 giugno 1977. Dopo tale data tutti i crediti vantati dai Comuni che non abbiano presentato regolari rendiconti saranno estinti e le somme relative disimpegnate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 novembre 1976

Soddu