Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 51
Modifiche al termine stabilito dal primo comma dello articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 13, concernente la sanatoria della situazione creditoria e debitoria dei Comuni della Sardegna nei quali sono stati istituiti cantieri di lavoro ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3, e 7 aprile 1965, n. 10, e loro successive modificazioni, e istituzione di un termine per la presentazione dei rendiconti dei cantieri eseguiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 novembre 1976
Soddu