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Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 52

Norme per la dialisi domiciliare
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli Enti ospedalieri che siano dotati di un servizio di emodialisi possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro familiari o assistenti per l’apprendimento delle pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.
I corsi di cui al comma precedente sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
S’intende per dialisi domiciliare quella realizzata al di fuori degli ospedali e delle cliniche e di istituti universitari di ricovero e cura, in locali riconosciuti idonei dal servizio organizzatore dei corsi di cui al primo comma, anche senza la presenza del personale sanitario.


Art.2
I pazienti ed i loro assistenti, riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono partecipare alla esecuzione della dialisi domiciliare applicando le tecniche e le pratiche apprese, previa autorizzazione, di volta in volta, del servizio che ha organizzato il corso stesso.

Art.3
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento per disciplinare l’organizzazione dell’attività di addestramento e di esecuzione della dialisi domiciliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 novembre 1976

Soddu