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Legge Regionale 11 novembre 1976, n. 53

Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 16, recante modifica ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l’inquinamento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il terzo comma dell’articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 16, deve intendersi nel senso che, per lo scopo di cui al primo comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata, oltre che alla concessione di contributi agli organismi pubblici in esso indicati, alla erogazione di fondi direttamente, ovvero mediante l’affidamento di incarico, tramite convenzioni, ad esperti singoli od associati per studi, ricerche, programmi e convegni.

Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 novembre 1976

Soddu