Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 19 aprile 1977, n. 14

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, e 1º marzo 1968, n. 15, provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Tra il primo e il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, modificata con legge regionale 1º marzo 1968, n. 15, sono inseriti i seguenti commi:
“L’ammontare della diaria spettante ai membri del Consiglio regionale a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Cagliari, è determinato dall’Ufficio di Presidenza in misura non superiore a quella fissata dall’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Il medesimo Ufficio di Presidenza determina altresì:
a) le concessioni e le facilitazioni di viaggio a favore dei membri del Consiglio regionale in tutto il territorio della Regione nelle misure e nei modi che consentano il più ampio esercizio del loro mandato, e nel restante territorio nazionale in misura da consentire a ciascun Consigliere per l’esercizio del proprio mandato un numero di viaggi a Roma ed ai capoluoghi delle Regioni e delle Province autonome non superiore mediamente a dodici all’anno;
b) l’indennità di carica spettante ai membri dell’Ufficio di Presidenza, al Presidente ed ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all’ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;
c) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:
1) una quota fissa, uguale per tutti i Gruppi, non superiore a due volte l’indennità consiliare;
2) una quota variabile in misura non superiore alla metà della indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo.
Il Consiglio di Presidenza determina i modi e i termini della resa del conto finale sull’utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo;
d) il rimborso delle spese di viaggio e l’importo della indennità di missione spettanti ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l’assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all’estero. L’importo della indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all’estero;
e) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall’articolo 136 del Regolamento interno, in misura mensile non superiore alla metà dell’indennità consiliare ragguagliata al numero dei Consiglieri in carica;
f) i massimali d’assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d’infortunio derivanti dall’esercizio del mandato consiliare ed in genere dall’esercizio dell’attività politica, in misura non superiore a dieci volte l’indennità consiliare ragguagliata ad un anno”.


Art.2
Le indennità attribuite al Presidente del Consiglio regionale dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono soppresse.
Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 aprile 1977

Soddu