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Legge Regionale 18 maggio 1977, n. 19

Norme integrative della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, concernente “Provvidenze a favore dell’industria peschereccia”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonchè ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l’allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al 30 per cento del loro complesso funzionale, l’Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli articoli 4 e 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti da detta legge.
Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopraccitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l’allevamento di pesci e di altri animali acquatici.


Art.2
I benefici di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima della entrata in vigore della presente legge purchè tali danni non si siano verificati anteriormente al 1º gennaio 1975.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 maggio 1977.

Soddu