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Legge Regionale 23 giugno 1977, n. 24

Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 1974, n. 15, e 13 luglio 1976, n. 34. Indennità chilometrica per uso di mezzo proprio spettante al personale dell’Amministrazione regionale ed ai componenti del Comitato per la programmazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:
“L’indennità per uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuta al personale comandato in missione, è stabilita, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina “super” vigente alla data della missione”.


Art.2
L’indennità di cui al precedente articolo 1 viene estesa anche al personale trasferito alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 o di altri provvedimenti.

Art.3
Il n. 3) del primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:
3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina “super” vigente alla data della trasferta, per l’uso del mezzo proprio o, in caso di uso di mezzi gratuiti, nella misura del 2 per cento”.


Art.4
Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:
“Ai componenti di cui all’articolo precedente che non risiedono nel Comune dove ha sede il Comitato compete anche una diaria di lire 18.000. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina “super” vigente alla data del viaggio, da corrispondere per ciascuna sessione settimanale”.


Art.5
Le indennità per uso di mezzo proprio di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte a far data dal 22 ottobre 1976.

Art.6
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale (LLRR 3 luglio 1963, n. 10; 16 maggio 1968, n. 28; 16 maggio 1968, n. 29; 30 luglio 1970, n. 6; art. 9, LR 4 giugno 1971, n. 9; artt. 1, 2 e 3, LR 23 marzo 1973, n. 4; art. 4, LR 11 giugno 1974, n. 15; e artt. 1, 2 e 5, LR 21 aprile 1975, n. 24) indennità integrativa speciale giornaliera e indennità di rischio al personale ausiliario (artt. 1 e 2, LR 5 maggio 1969, n. 18, e LR 11 dicembre 1969, n. 32); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (LR 9 agosto 1967, n. 10); indennità di mansione ai centralinisti ciechi (legge 3 giugno 1971, n. 397) (spesa obbligatoria) L. 27.500.000.
In aumento
Capitolo 11107 - Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale (art. 1, LR 18 aprile 1975 n. 23) L. 500.000
Capitolo 11110 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto agli impiegati dell’ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente medesimo e dei componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale (LR 18 maggio 1962, n. 5; art. 10, LR 30 luglio 1970, n. 6; art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15) L. 2.000.000.
Capitolo 11119 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (LR 18 maggio 1962, n. 5; art. 10 LR 30 luglio 1970, n. 6, e art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15) L. 10.000.000
Capitolo 13114 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso la Soprintendenza ai beni librari per la Sardegna, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) L. 500.000
Capitolo 13123 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso le sedi periferiche dell’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), dell’Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dello Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA), trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 22, DPR 22 maggio 1975, n. 480) L. 500.000.
Capitolo 14103 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio nel territorio della Sardegna presso gli enti edilizi soppressi, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (artt. 18, comma quarto, e 19, comma primo, DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, e art. 23, DL 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247). L. 500.000
Capitolo 15102 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) L. 500.000
Capitolo 16106 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e agli Ingegneri capi preposti agli Uffici del genio civile, posti a disposizione della Regione in posizione di comando, per missioni in territorio nazionale (art. 4, DPR 22 maggio 1975, n. 480); indennità e rimborsi di spese per il trasporto al personale in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna, gli Uffici del genio civile e la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna, trasferito alla Regione, per missioni in territorio nazionale (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) L. 3.000.000
Capitolo 16114 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell’Amministrazione regionale in servizio presso gli Ispettorati compartimentale e provinciali dell’agricoltura, gli Ispettorati regionale e dipartimentali delle foreste e l’Osservatorio fitopatologico, per missioni in territorio nazionale (LLRR 7 luglio 1971, n. 18; 9 maggio 1972, n. 11; 25 giugno 1973, n. 13; 5 dicembre 1973, n. 36; e art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15) L. 10.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11107, 11110, 11119, 13114, 13123, 14103, 15102, 16106 e 16114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 giugno 1977

Soddu