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Legge Regionale 29 giugno 1977, n. 26

Modifiche all’articolo 1, punto 3, della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modifiche, recante provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il punto 3 del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“3) esecuzione delle opere di interesse generale delle zone predette, necessarie per:
a) le sistemazioni portuali, stradali, ferroviarie e igieniche;
b) l’approvvigionamento, il trasporto, la raccolta e la distribuzione di energia elettrica e di acque;
c) il servizio di telecomunicazioni;
d) il trattamento e depurazione delle acque;
e) gli altri equipaggiamenti necessari alla maggiore funzionalità delle zone”.


Art.2
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate nella somma complessiva di lire 50.000.000, fanno carico al capitolo 26702 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
A favore del capitolo 26702 è stornata, dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976, la somma di lire 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 giugno 1977

Soddu