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Legge Regionale 29 giugno 1977, n. 27

Concessione di contributi a favore dell’Ente ospedaliero “Ospedali riuniti” di Cagliari per il completamento del nuovo ospedale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante di lire 323.000.000 per la durata di 35 anni, all’Ente ospedaliero “Ospedali riuniti” di Cagliari per la costruzione del nuovo ospedale, compresa nel programma di interventi avviato in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2
L’Ente ospedaliero “Ospedali riuniti” di Cagliari può scontare il contributo di cui all’articolo precedente presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito.

Art.3
ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 è istituito il capitolo 25340 così denominato: “Spese per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici, finanziate a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari alla quota assegnata dal CIPE alla Regione per l’anno 1976 (legge 30 maggio 1965, n. 574)”.
A favore di detto capitolo è stornata, dal capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976, la somma di lire 323.000.000.


Art.4
La dizione del capitolo 25339 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 è così modificata:
Capitolo 25339 - Rata annuale del contributo concesso all’Ente ospedaliero “Ospedali riuniti” di Cagliari, per la costruzione del nuovo ospedale civile di Cagliari, compresa nel programma di interventi avviato in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le spese per l’attuazione della presente legge, ammontanti ad annue lire 323.000.000, fanno carico al capitolo 25339 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
All’onere di cui sopra si fa fronte con la quota annua di lire 323.000.000 erogata alla Regione Sarda dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica quale limite d’impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, in attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, finanziato a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Art.5
Norma transitoria
L’Amministrazione regionale è autorizzata a versare all’Ente ospedaliero “Ospedali riuniti” di Cagliari, per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, le somme iscritte al capitolo 25335 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975, e pari a lire 646.000.000, e quelle iscritte al capitolo 25340 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977, e pari a lire 323.000.000, corrispondenti alle annualità erogate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1974, 1975 e 1976, che costituiscono le prime tre annualità del contributo trentacinquennale concesso col citato articolo 1 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 giugno 1977

Soddu