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Legge Regionale 12 luglio 1977, n. 28

Ripartizione fra le Province e i Comuni della Sardegna che svolgono attività già di competenza dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia delle somme attribuite alla Sardegna ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le somme attribuite alla Regione Sarda per gli anni 1976 e 1977, ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono assegnate alle Province e ai Comuni che hanno svolto nel corso degli stessi anni le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia.

Art.2
Le somme di cui all’articolo precedente sono ripartite per l’anno 1976 e per l’anno 1977, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia nel triennio 1973- 1975 in ciascun Comune e Provincia nel cui territorio la soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia svolgeva le funzioni attualmente trasferite, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni provinciali riferentesi ai consuntivi degli esercizi finanziari 1973- 1974- 1975 dei disciolti comitati provinciali dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia.

Art.3
In sede di ripartizione per l’anno 1978 verrà effettuato il conguaglio di eventuali differenze rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dalle Amministrazioni provinciali e comunali con l’accertamento dei rendiconti finali per il 1976 e sulla base della ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale per il 1977.

Art.4
Le somme ripartite ai termini degli articoli precedenti sono erogate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art.5
Lo stanziamento del capitolo 15382 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 è incrementato di lire 2.133.785.680.
Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante utilizzo della disponibilità accertata in conto del capitolo 15381 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Dallo stanziamento del capitolo 15382 è stornata la somma di lire 4.267.571.360 in favore del capitolo 15363 che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 con la denominazione “Sovvenzione ai Comuni ed alle province che hanno svolto nell’anno 1976 e nell’anno 1977 funzioni già di competenza dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, trasferite alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico sul predetto capitolo 15363, la pertinenza del quale è accertata alla competenza dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.


Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore del lavoro e previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad apportare nei bilanci della Regione per gli anni 1978 e seguenti le variazioni, in entrata e in uscita, conseguenti al trasferimento, da parte dello Stato, delle somme di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 luglio 1977.

Soddu