Legge Regionale 12 luglio 1977, n. 29
Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate per l’anno 1976 in applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la concessione di contributi di esercizio per la gestione consortile di pubblici servizi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La somma di lire 500.000.000 stanziata sul capitolo 16528 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e non impegnata allo scadere dell’esercizio, può avere utilizzazione a tutto il dicembre 1977 per la concessione dei contributi di esercizio di cui al capo IV della stessa legge, sulla base della totalità delle domande pervenute all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1976.Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 12 luglio 1977.
Soddu
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