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Legge Regionale 12 luglio 1977, n. 30

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237 del 17 agosto 1976 relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 23404 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell’articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237 del 17 agosto 1976, concernente il prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 23404 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976, recante “Spese per la formazione, l’istruzione, l’addestramento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori, degli artigiani, degli apprendisti, dei detenuti, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili e per l’assolvimento dei compiti già esercitati, agli stessi fini, dall’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), dall’Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dall’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA)” (artt. 21 e 22, DPR 22 maggio 1975, n. 480).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 luglio 1977.

Soddu