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Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 35

Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Agli amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane compete l’indennità di carica prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, per gli amministratori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.
A tal fine il Presidente è assimilato al Sindaco, il Vice Presidente all’Assessore delegato, i componenti della Giunta agli Assessori.
I Consigli degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane determinano l’ammontare dell’indennità di cui al primo comma.
La predetta indennità non può cumularsi con le indennità dei parlamentari, dei Consiglieri regionali, degli Amministratori provinciali e comunali.


Art.2
A tutti i Consiglieri degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, nella misura di lire 15.000.

Art.3
Ai componenti il Consiglio e la Giunta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane spetta un rimborso spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo a litro della benzina super per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio o di Giunta, dal luogo di residenza anagrafico alla sede dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana.
Ai membri di cui al precedente comma che, per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione del Presidente, si rechino fuori del territorio dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana può essere effettuato un rimborso delle spese di viaggio, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo a litro della benzina super, nonchè una indennità di missione nella misura prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.
La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della Giunta comprensoriale o della Comunità montana su richiesta dell’interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.
Il Consiglio dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana può sostituire alla indennità di missione il rimborso delle spese effettive.


Art.4
Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 aprile 1974, n. 169.

Art.5
Alle spese di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane fanno fronte con i contributi previsti rispettivamente dall’articolo 32, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, e dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
All’erogazione delle indennità e dei rimborsi relativi al funzionamento degli Organismi comprensoriali durante il 1976 si fa fronte con i contributi di cui all’articolo 32, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, di competenza dell’anno 1977.


Art.6
Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di costituzione degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane.

Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero, addì 12 agosto 1977.

Soddu