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Legge Regionale 7 ottobre 1977, n. 41

Norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri nonchè sul finanziamento della spesa per l’assistenza ospedaliera erogata tramite gli enti medesimi
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri)
Art.1
In attesa di apposita legge organica regionale sull’amministrazione e sulla contabilità degli enti ospedalieri, la materia, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, resta disciplinata dalle norme del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art.2
Il bilancio di previsione, di cui all’articolo 20 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, da compilarsi da parte degli enti ospedalieri secondo il modello ufficiale unificato predisposto dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità, deve determinare la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio cui si riferisce, nonchè l’avanzo o il disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti a quello in corso.

Art.3
Nel bilancio di previsione le competenze annuali inerenti alle entrate e alle spese sono classificate in tre titoli:
Titolo I - Entrate e spese correnti;
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale;
Titolo III - Entrate e spese per partite di giro e contabilità speciali.
I suddetti titoli sono suddivisi in categorie, queste in capitoli, i quali, a loro volta, possono ripartirsi in articoli.
Il capitolo costituisce l’unità elementare e giuridica del bilancio ed è vincolante.


Art.4
Gli enti ospedalieri deliberano, nel termine previsto dall’articolo 72 del Regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, il rendiconto del bilancio, già compilato dal tesoriere per la gestione di sua competenza, secondo il modello ufficiale unificato predisposto dall’Assessorato dell’Igiene e sanità.
Il rendiconto del bilancio di cui al precedente comma deve essere corredato da:
a) conto del patrimonio;
b) tavola di raffronto degli accertamenti e degli impegni con riferimento al conto del patrimonio;
c) situazione generale dei residui;
d) situazione di cassa;
e) relazione sul risultato della gestione.


Art.5
Gli enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione, ivi compreso il movimento di cassa, degli esercizi 1975 e successivi da quelle relative agli esercizi 1974 e precedenti.
Devono parimenti - fino all’approvazione del conto consuntivo e alla totale realizzazione dei crediti ed alla completa estinzione dei debiti relativi agli esercizi 1974 e precedenti - mantenere accesi presso i rispettivi tesorieri due distinti conti, di cui uno concernente le gestioni 1974 e precedenti e l’altro le gestioni 1975 e successive.


Art.6
E’ fatto divieto agli enti ospedalieri di deliberare trasferimenti di fondi da spese di parte corrente a spese in conto capitale e viceversa.
Al fine di sopperire ad eventuali deficienze che si dovessero verificare nel corso dell’esercizio negli stanziamenti di spesa del bilancio, gli enti ospedalieri possono ricorrere sia a prelevamenti di somme dal fondo di riserva, sia a storni di fondi da un capitolo all’altro e tra articoli dello stesso capitolo.
Le proposte di deliberazioni concernenti prelevamenti di somme dal fondo di riserva, storni di fondi da un capitolo all’altro e qualsiasi altra variazione di bilancio, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità.
Tale autorizzazione deve intendersi tacitamente concessa qualora non intervenga alcun provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta.
Le deliberazioni degli enti ospedalieri concernenti storni di fondi da articolo ad articolo nell’ambito dello stesso capitolo dovranno essere inviate per notizia all’Assessorato dell’igiene e sanità entro 15 giorni dalla data di adozione.
Tutti i beni appartenenti agli enti ospedalieri si intendono destinati a pubblico servizio ospedaliero e sono indisponibili ai sensi dell’articolo 828, comma secondo, del Codice civile, fatte salve le deroghe previste dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5.


CAPO II
(Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dell’assistenza ospedaliera erogata tramite enti ospedalieri)
Art.7
La Regione autonoma della Sardegna provvede al finanziamento delle singole forme di assistenza ospedaliera disciplinate dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6 – ivi compresa quella erogata tramite gli enti ospedalieri della Regione - con i mezzi indicati nell’articolo 13 della citata legge e nel presente articolo, nei limiti dell’ammontare dello stanziamento iscritto, per ciascun esercizio, al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato “Fondo da ripartire per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera“.
Le somme stanziate ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1977 e nei corrispondenti degli esercizi successivi, la cui denominazione è così modificata: “Spese per l’assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta - già di competenza degli enti, anche previdenziali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè di casse mutue, anche aziendali, comunque denominate e strutturate - erogata in favore degli iscritti principali e rispettivi familiari che ne abbiano titolo tramite enti ospedalieri (art. 1, LR 4 febbraio 1975, n. 6); spesa per l’assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta erogata tramite enti ospedalieri ai non abbienti compresi nelle liste di assistenza sanitaria nei Comuni (art. 7, LR 4 febbraio 1975, n. 6); spese per l’assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta erogata tramite enti ospedalieri agli iscritti nel ruolo regionale per l’assistenza ospedaliera volontaria (art. 8, LR 4 febbraio 1975, n. 6)“, sono ripartite fra gli enti ospedalieri con le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità, di concerto con l’Assessore del bilancio e su conforme deliberazione della Giunta medesima, nel corso dell’esercizio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio per assegnare al capitolo di cui al primo comma del presente articolo le somme derivanti:
a) dall’ammontare complessivo delle entrate degli enti ospedalieri della Regione costituite:
- da corrispettivi versati da privati ed enti, derivanti dall’esercizio di attività libero professionale e per servizi convenzionati, al netto delle quote eventualmente ripartibili e degli eventuali oneri diretti di gestione dei relativi servizi per la quota non finanziabile con i criteri fissati dalla presente legge;
- dalle somme riscosse, a titolo di diaria per ricoveri in camere speciali;
- dalle somme riscosse, a titolo di diaria per ricoveri di urgenza di soggetti non assistibili;
- da ogni altra entrata, a qualsiasi titolo derivata, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica e gli avanzi relativi ad esercizi pregressi;
b) dall’ammontare delle somme derivanti alla Regione:
- dall’esercizio di azioni di rivalsa, nei casi di ricovero di soggetti assistibili, per lesioni ed infermità determinate da fatti imputabili alla responsabilità di terzi;
- dal ricupero delle spese sostenute per il ricovero d’urgenza di soggetti non assistibili, nei casi in cui questi ultimi si siano resi inadempienti nei confronti dell’ente ospedaliero ricoverante.
Le entrate di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo sono imputate sull’apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.8
Lo stanziamento da assegnare, con le modalità di cui all’articolo 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, all’apposito capitolo istituito nel bilancio della Regione per far fronte alle spese per il potenziamento dei servizi, per l’impianto e l’ammodernamento degli ospedali, escluse le opere di edificazione di nuovi stabilimenti ospedalieri, e per il rinnovo e l’adeguamento delle loro attrezzature sanitarie, non può superare annualmente l’8 per cento della quota del Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera assegnata alla Regione Sarda.
A decorrere dall’esercizio 1978, l’Assessore del bilancio è autorizzato ad apportare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza di ciascun anno finanziario, sulla base dei dati forniti dall’Assessorato dell’igiene e sanità, le variazioni di bilancio occorrenti per assegnare al capitolo di cui al precedente comma ed in aggiunta alla percentuale quivi prevista, tutte le somme degli esercizi precedenti derivate alla Regione Sarda dal Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera e comunque non utilizzate.
Gli stanziamenti assegnati al capitolo di cui ai precedenti commi ai sensi del presente articolo e del citato articolo 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, saranno ripartiti fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21 della presente legge.


CAPO III
(Criteri di ripartizione)
Art.9
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 17 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, lo stanziamento di cui al precedente articolo 7, destinato al finanziamento della spesa di parte corrente per l’assistenza ospedaliera erogata tramite gli enti ospedalieri della Regione, viene tra questi ripartito con i criteri di cui ai successivi articoli dall’11 al 18.

Art.10
La quota spettante a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 9 è stabilita annualmente dal Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al successivo articolo 25, sommando le seguenti voci di spesa, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18:
a) stipendi, scatti di anzianità, classi stipendiali, oneri contributivi ed altri assegni fissi spettanti al personale previsto nei ruoli organici, ovvero assunto temporaneamente per la sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa senza assegni o in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, in servizio alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, sulla base dei livelli retributivi fissati inderogabilmente dagli accordi nazionali stipulati a norma dell’articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e tenuto conto:
- degli incrementi automatici spettanti al personale nel corso del nuovo esercizio;
- degli oneri, di competenza del nuovo esercizio, conseguenti all’applicazione di disposizioni di legge e di accordi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 11;
- degli oneri, di competenza del nuovo esercizio, relativi al personale assunto dal 1º ottobre al 31 dicembre dell’esercizio precedente e nel corso del nuovo esercizio per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ovvero assunto a norma del combinato disposto dell’articolo 6 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell’articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;
- dei compensi spettanti al personale per prestazioni di lavoro straordinario, nonchè di altri assegni ed indennità di carattere variabile, nelle misure e con i limiti quantitativi fissati inderogabilmente dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
- degli oneri conseguenti all’attuazione delle norme di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell’articolo 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148, relative all’istituzione ed al funzionamento delle strutture organizzative a tipo dipartimentale;
- degli oneri per il personale in quiescenza di competenza del nuovo esercizio;
b) compensi spettanti al personale religioso, nelle misure previste dalle relative convenzioni - stipulate ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 - in atto alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della presente legge;
- assegni mensili in favore dei sanitari tirocinanti ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 148, e dell’articolo 14 del decreto ministeriale 28 ottobre 1975;
c) spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell’ente ospedaliero;
d) oneri derivanti da convenzioni di consulenza, in atto alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della presente legge;
e) oneri per la regolazione dei rapporti con le Università derivanti dall’applicazione delle leggi 25 marzo 1971, n. 213, e 16 maggio 1974, n. 200, nei termini previsti dalle convenzioni in atto alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della presente legge, e con le limitazioni poste dall’articolo 1, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;
f) canoni di locazione - esclusi quelli meramente figurativi - di noleggio e di leasing, derivanti da contratti in atto alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell’articolo 11 secondo comma, della presente legge;
g) spese generali e diverse di amministrazione, per oneri assicurativi relativi agli edifici ed alle attrezzature, nonché per l’ordinaria manutenzione degli stessi;
h) interessi passivi per mutui in ammortamento alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della presente legge;
i) interessi passivi per anticipazioni di cassa e diversi;
l) spese per il funzionamento di scuole e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori sanitari;
m) spese per le Commissioni, per il culto, per l’espletamento del servizio di tesoreria e per gli oneri tributari;
n) spese per acquisto di medicinali, strumentario chirurgico e medicale, prodotti diagnostici e terapeutici, tenuto conto di quanto disposto dal quarto e quinto comma dell’articolo 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
o) spese per acquisto di generi per confezionamento del vitto;
p) spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono; spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o per appalto; consumi e spese per l’educazione sanitaria dei degenti;
q) costi speciali derivanti da eventuali disavanzi di gestione con contabilità separata limitatamente a scuole, farmacie esterne e centri per le malattie sociali;
r) spese relative alla costituzione ed al funzionamento di consorzi tra gli enti ospedalieri per gli acquisti e le forniture, nonchè per la gestione e l’utilizzazione in comune di servizi;
s) fondo di riserva.


Art.11
Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), m), q), ed r) del precedente articolo 10, sono riconosciuti a ciascun ente ospedaliero gli stanziamenti nella misura del 100 per cento delle spese previste a quei titoli per l’esercizio di competenza, al netto di eventuali ricuperi compensativi.
Le proposte di stipulazione o di rinnovo delle convenzioni e dei contratti di cui alle lettere b), d), e) ed f) e dei mutui di cui alla lettera h) del precedente articolo 10, qualora comportino, rispetto a quelli in atto alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, nuovi o maggiori oneri, sono soggette a preventiva autorizzazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità.
L’Assessore dell’igiene e sanità fissa - per l’uniforme applicazione nell’intero territorio regionale degli accordi nazionali di cui alla lettera a) del precedente articolo 10, nonchè di eventuali accordi integrativi regionali - le direttive alle quali gli enti ospedalieri devono uniformarsi.


Art.12
Per le spese di cui alla lettera g) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero, uno stanziamento complessivo in misura non superiore all’1,50 per cento della spesa netta di parte corrente finanziabile con i criteri di cui agli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

Art.13
Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero – che sia stato preventivamente autorizzato dall’Assessorato dell’igiene e sanità a fare ricorso ad anticipazioni di cassa ovvero a forme di pagamento rateale sulla estinzione di debiti - lo stanziamento corrispondente agli oneri sostenuti a tale titolo nel corso dell’esercizio.

Art.14
Per le spese di cui alla lettera l) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero lo stanziamento corrispondente alla spesa prevista a tale titolo nell’esercizio di competenza per i corsi che risultano autorizzati alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente e per gli altri eventualmente autorizzati nel corso del nuovo esercizio.

Art.15
Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero il finanziamento in misura non superiore al costo netto medio per ricovero - individuato per fasce di ospedali definite ai sensi del successivo articolo 24, e risultante dal rapporto tra spesa netta di fascia accertata a tale titolo nell’esercizio precedente a quello in corso ed il numero dei ricoveri accertati per fascia nello stesso periodo – moltiplicato per il numero dei ricoveri previsti da ciascun ente nell’esercizio di competenza.
La somma così determinata viene adeguata mediante una parte di rivalutazione non superiore all’indice di incremento annuo effettivo dei prezzi relativi, rilevato alla data del 30 giugno dell’esercizio in corso.
Per una razionalizzazione della spesa ospedaliera nel settore della prestazione farmaceutica che meglio qualifichi la stessa, l’Assessorato dell’igiene e sanità predispone il prontuario terapeutico ospedaliero regionale inteso quale strumento dinamico di informazione scientifica per gli operatori del settore, aggiornabile sul piano della farmacoterapia e che risponda, anche, alle esigenze esistenti ed evolventi nell’Isola nel campo delle malattie sociali.
Il prontuario terapeutico ospedaliero regionale verrà formulato sulla base di modalità e procedure fissate da apposito regolamento che sarà predisposto dall’Assessorato dell’igiene e sanità, sentita la Commissione regionale consiliare competente, avendo riguardo alle linee di impostazione concordate tra le Regioni.


Art.16
Per le spese di cui alla lettera o) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero il finanziamento in misura non superiore al costo netto medio per giornata di degenza - individuato per fasce di ospedali definite ai sensi del successivo articolo 24, e risultante dal rapporto tra la spesa netta di fascia accertata a tale titolo nell’esercizio precedente a quello in corso ed il numero delle giornate di degenza accertate per fascia nello stesso periodo - moltiplicato per il numero delle giornate di degenza previste da ciascun ente nell’esercizio di competenza.
La somma così determinata viene adeguata mediante una percentuale di rivalutazione non superiore all’indice di incremento annuo effettivo dei prezzi relativi, desunto dall’ultimo listino pubblicato dalla Camera di commercio di Cagliari.


Art.17
Per lo stanziamento di cui alla lettera p) del precedente articolo 10 viene riconosciuta a ciascun ente ospedaliero una somma non superiore al costo netto medio per posto letto - individuato a livello regionale e risultante dal rapporto tra la spesa netta accertata a tale titolo da tutti gli enti ospedalieri nell’esercizio precedente a quello in corso ed il numero dei posti letto esistenti in Sardegna alla fine di tale esercizio - moltiplicato per il numero dei posti letto accertati dall’Assessorato dell’igiene e sanità presso ciascun ente alla data del 30 settembre dell’esercizio in corso.
La somma così determinata viene adeguata mediante una percentuale di rivalutazione non superiore all’indice di incremento annuo effettivo dei prezzi e canoni relativi, desunto dall’ultimo listino pubblicato dalla Camera di commercio di Cagliari o rilevato da specifica normativa.


Art.18
Per la spesa di cui alla lettera s) del precedente articolo 10, relativa al fondo di riserva, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero lo stanziamento nella misura non superiore al 2 per cento della spesa netta di parte corrente finanziabile con i criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 17.

Art.19
Gli stanziamenti in conto capitale di cui al precedente articolo 8 sono destinati:
1) in via prioritaria al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali contratti dagli enti ospedalieri alla data del 30 settembre dell’esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della presente legge;
2) la quota residuale è destinata:
a) in misura non inferiore all’85 per cento del suo ammontare, al finanziamento delle spese relative al potenziamento dei servizi, all’impianto, alla trasformazione ed all’ammodernamento degli ospedali, nonchè al rinnovo ed all’adeguamento delle loro attrezzature sanitarie escluse le opere di edificazione di nuovi stabilimenti ospedalieri;
b) in misura non superiore al 15 per cento del suo ammontare, al finanziamento di spese relative ad interventi straordinari per le finalità di cui al precedente punto a), determinati da eventi imprevedibili e comunque non programmabili nel termine del 30 settembre e con le modalità previste dal successivo articolo 20.


Art.20
La ripartizione tra gli enti ospedalieri della Regione della quota di cui al punto 2, lettera a), del precedente articolo 19 è disposta, entro il termine del 30 novembre di cui al successivo articolo 25, dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale di interventi proposto dall’Assessore dell’igiene e sanità in relazione ad accertate reali esigenze e tenuto conto delle dotazioni esistenti presso i singoli enti ospedalieri e sul quale dovrà essere espresso il solo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
Ai fini della predisposizione del programma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri della Regione dovranno produrre all’Assessorato dell’igiene e sanità, entro il termine del 30 settembre di cui al successivo articolo 22, in allegato al progetto di bilancio di previsione, copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione, redatta nei modi e nelle forme di legge, nella quale sia contenuta:
1) per investimenti relativi ad apparecchiature sanitarie e non:
a) l’analitica individuazione e la specifica destinazione delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie e non, che l’ente ospedaliero prevede di dover acquistare, anche ai fini di un rinnovo o di una eventuale integrazione, nel corso del nuovo esercizio ed i cui costi hanno determinato gli stanziamenti esposti nei corrispondenti capitoli del relativo progetto di bilancio;
b) le particolari motivazioni in ordine alla scelta di ciascuna apparecchiatura ed attrezzatura di cui al precedente punto a);
c) l’ordine di priorità nell’acquisto determinato dal grado di obiettiva necessità;
d) il prevedibile ammontare dei contributi, concorsi, lasciti ed altre entrate che perverranno all’ente da parte di enti pubblici o privati con vincolo di destinazione alle finalità di cui al precedente punto a);
2) per investimenti concernenti il potenziamento dei servizi, l’impianto, la trasformazione e l’ammodernamento degli ospedali:
a) l’analitica individuazione delle opere che si prevede di dover realizzare nel corso del nuovo esercizio ed i cui costi hanno determinato gli stanziamenti esposti nei corrispondenti capitoli del relativo progetto di bilancio;
b) le motivazioni che rendono necessaria la realizzazione, prima dell’attuazione del piano regionale ospedaliero, delle opere di cui al precedente punto a);
c) l’ordine di priorietà nell’esecuzione delle opere determinato dal grado di obiettiva necessità;
d) il prevedibile ammontare dei contributi, concorsi, lasciti ed altre entrate che perverranno all’ente da parte di enti pubblici o di privati con vincolo di destinazione alle finalità di cui al precedente punto a).


Art.21
Il finanziamento delle spese relative agli interventi straordinari, previsto al punto 2, lettera b), del precedente articolo 19 è disposto, nei limiti della quota quivi indicata e nel termine del 30 novembre di cui al secondo comma del successivo articolo 27, dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base delle richieste avanzate nel corso dell’esercizio dagli enti ospedalieri, nelle quali siano contenuti tutti gli elementi di valutazione indispensabili ai fini dell’individuazione degli eventi imprevedibili, e comunque non programmabili nel termine del 30 settembre di cui al secondo comma del precedente articolo 20.

Art.22
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all’Assessorato dell’igiene e sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell’esercizio successivo redatto in conformità alle norme contenute nel Capo I della presente legge.
Unitamente al progetto di bilancio gli enti ospedalieri debbono trasmettere una circostanziata relazione che indichi gli interventi necessari al miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività istituzionale, individui gli strumenti e le strutture necessarie avuto riguardo alle disposizioni contenute nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5, e quantifichi gli oneri annui di gestione connessi al conseguimento di tale obiettivo.


Art.23
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, determina i costi medi e le percentuali di rivalutazione di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Art.24
La struttura delle fasce di ospedali omogenei previste per la determinazione dei costi medi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, determinata sulla base delle classificazioni degli ospedali di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, viene così individuata:
Fascia A: Ospedali regionali generali;
Fascia B: Ospedali provinciali generali;
Fascia C: Ospedali zonali generali;
Fascia D: Ospedali provinciali per lungodegenti e convalescenti;
Fascia E: Ospedali provinciali e regionali specializzati, in relazione alla loro specificità.
Agli effetti dell’inserimento nelle fasce di cui al precedente comma, gli ospedali dipendenti da enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che abbiano conseguito l’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 65 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono equiparati agli ospedali zonali generali.
Nelle more della classificazione e sempre agli effetti dell’inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo, l’ente ospedaliero “Armando Businco” di Cagliari è equiparato agli ospedali regionali e provinciali specializzati della fascia E.


Art.25
Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del programma di cui al precedente articolo 20 e del progetto di bilancio di cui al precedente articolo 22, la somma globale attribuita a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese per investimenti di cui ai punti 1) e 2), lettera a), del precedente articolo 19.
Gli enti ospedalieri, sulla base dell’importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.


Art.26
Gli enti ospedalieri della Regione dovranno stipulare entro il 31 dicembre 1977, in attuazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, le convenzioni per l’espletamento del servizio di tesoreria con istituti di credito che siano tesorieri dell’Amministrazione regionale.
L’Assessorato delle finanze dovrà introdurre, nelle convenzioni in atto con gli istituti di credito tesorieri regionali, particolari clausole che obblighino i suddetti istituti a inserire nelle convenzioni di cui al precedente comma un sistema automatico di erogazioni dei fondi a carico del bilancio regionale ed in favore dei singoli enti ospedalieri in modo da garantire loro le disponibilità di cassa man mano che ciascun ente rappresenta, mediante l’emissione di mandati di pagamento, esigenze di spesa, contenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio regolarmente approvato e depositato presso i rispettivi tesorieri.


Art.27
Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, gli enti ospedalieri comunicano all’Assessorato dell’igiene e sanità il prevedibile ammontare delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, alle cui deficienze non sia stato possibile far fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva o storno di fondi da altro capitolo e che comunque comportino modificazioni nelle risultanze finali del bilancio stesso, determinate da:
1) maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti adottati a seguito delle autorizzazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 11;
2) maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti adottati a seguito delle autorizzazioni previste dall’articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;
3) maggiori oneri di gestione conseguenti all’attuazione di interventi ammessi sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo 20;
4) maggiori oneri di gestione conseguenti all’attuazione degli interventi straordinari ammessi ai sensi del precedente articolo 21;
5) maggiori o minori oneri di gestione conseguenti rispettivamente all’aumento o alla contrazione dei volumi di spesa e di attività di ricovero e cura accertati alla data di cui al primo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo determina, entro il 30 novembre, in applicazione dei criteri obiettivi di riparto di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, la quota definitiva spettante a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento della spesa netta di parte corrente per l’esercizio in corso.
In forza delle determinazioni di cui al comma precedente, gli enti ospedalieri sono autorizzati - ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 6 - ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Entro il termine del 30 novembre di cui al secondo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, determina altresì gli importi giornalieri previsti dagli articoli 3 ed 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, validi per l’anno successivo.


Art.28
Per gli enti ospedalieri di nuova istituzione il finanziamento delle spese di cui al precedente articolo 10 viene determinato secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e limitatamente al periodo di attività prevista nel corso dell’esercizio di competenza, fatte salve le spese inerenti l’attivazione del funzionamento dell’ente, il cui finanziamento viene riconosciuto a decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente.
Ai fini della determinazione della quota da assegnare ai sensi del comma precedente, il Commissario straordinario è tenuto a predisporre il bilancio, da sottoporsi, entro due mesi dalla data di nomina, per il tramite dell’Assessorato dell’igiene e sanità, alla Giunta regionale per il provvedimento di cui al precedente articolo 25.
E’ data facoltà all’Assessore dell’igiene e sanità di corrispondere con proprio provvedimento nel periodo di tempo intercorrente tra la data di nomina del Commissario straordinario e la data di approvazione del bilancio le anticipazioni di cassa necessarie per fronteggiare le spese inerenti l’attivazione del funzionamento dell’ente a valere sulla quota determinabile ai sensi del secondo comma del presente articolo.


CAPO IV
(Disposizioni finanziarie)
Art.29
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 15397 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 delle maggiori somme accertate nell’esercizio, rispetto allo stanziamento originario, in conto del capitolo 21156 dello stato di previsione dell’entrata.
Per effetto di quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 7, gli articoli 22 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, e 24 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, sono abrogati.
Per l’esecuzione delle variazioni alla legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, disposte ai sensi del precedente comma, i provvedimenti di bilancio previsti dall’articolo 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, debbono essere adottati entro i termini rispettivamente stabiliti dall’ultimo comma del successivo articolo 32.


CAPO V
(Disposizioni transitorie e finali)
Art.30
Per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 la data del 30 settembre prevista agli articoli 10, 11, 14 e 17 della presente legge viene spostata rispettivamente al 31 dicembre 1974, al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1976.

Art.31
Sino all’entrata in vigore della normativa prevista al precedente articolo 26 e sino alla scadenza delle convenzioni in atto per questi enti che non possono addivenire, entro i termini previsti dal citato articolo 26, alla disdetta delle convenzioni medesime, si procederà ad accreditare, con le modalità di cui ai successivi commi, le somme attribuite a ciascun ente ai sensi del precedente articolo 25.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede all’inizio di ciascun trimestre all’erogazione delle somme assegnate ai singoli enti ospedalieri, ai sensi del precedente articolo 25, per il finanziamento delle spese di parte corrente e per investimenti.
Le erogazioni di cui al secondo comma del presente articolo, di importo non superiore - per la quota riferita alle spese di parte corrente - ai tre dodicesimi delle somme determinate ai sensi del citato articolo 25, vengono effettuate a titolo di acconto soggetto a conguaglio, in relazione al fabbisogno trimestrale di cassa richiesto a tale titolo da ciascun ente ospedaliero entro la prima decade del mese che precede l’inizio del trimestre stesso e risultante da apposito modello predisposto dall’Assessorato dell’igiene e sanità.
Entro la prima decade del mese di dicembre il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede altresì alle operazioni di conguaglio tra la quota determinata in via definitiva ai sensi del secondo comma dell’articolo 27 e l’ammontare degli acconti disposti nel corso dell’esercizio ai sensi dei precedenti commi.
I titoli di spesa emessi dall’Amministrazione regionale per il pagamento degli acconti e dei conguagli disciplinati nel presente articolo, nonchè nel successivo articolo 33, si intendono eseguibili, preferenzialmente e su espressa richiesta del creditore, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato all’ente medesimo e da questi intrattenuto presso l’istituto di credito che ne gestisce il servizio di tesoreria.


Art.32
Per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 il termine del 30 settembre previsto dal precedente articolo 22 per la presentazione, da parte degli enti ospedalieri, dei progetti di bilancio di previsione è spostato, rispettivamente, al trentesimo, al sessantesimo ed al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli stessi esercizi i termini previsti per gli adempimenti demandati al Presidente della Giunta regionale dalle norme di cui agli articoli 25, primo comma, 27, ultimo comma, e, limitatamente al 1977, dall’articolo 23, sono spostati al trentesimo giorno dalla data di presentazione dei rispettivi progetti di bilancio di cui al precedente comma.
Il termine del 31 dicembre previsto dall’ultimo comma del precedente articolo 25 per l’approvazione, da parte degli enti ospedalieri, dei bilanci di previsione per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 è spostato al trentesimo giorno dalla data di notifica dei rispettivi provvedimenti emessi dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del citato articolo 25 e nei termini di cui al comma precedente.


Art.33
Per gli esercizi 1975 e 1976, ormai conclusi, gli stanziamenti da esporre nel progetto di bilancio da compilarsi ai sensi della presente normativa, dovranno riflettere le entrate accertate e le spese impegnate nel rispettivo esercizio.
Per gli stessi esercizi, in deroga alla normativa di cui al Capo III della presente legge, la quota definitiva attribuita a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese di parte corrente, viene determinata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa sulla base delle somme che risultano impegnate da parte di ciascun ente ospedaliero - limitatamente alle voci di spesa elencate al precedente articolo 10 - con atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge.
Le operazioni di conguaglio previste dal penultimo comma del precedente articolo 31, vengono effettuate tra le quote attribuite per tali esercizi ai singoli enti ospedalieri ai sensi del comma precedente e l’ammontare degli acconti corrisposti per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.
Sempre per gli stessi esercizi la quota attribuibile a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese destinate agli investimenti di cui al precedente articolo 19, viene determinata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, limitatamente alle somme impegnate per quel titolo in ciascun esercizio dai singoli enti con atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge che comportino obbligazione nei confronti di terzi.


Art.34
L’eventuale disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 1974 e precedenti, accertato sulla base del conto consuntivo deliberato per tale esercizio e iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio 1975, dovrà avere la corrispondente partita di entrata denominata “Ripianamento a carico dello Stato del disavanzo di amministrazione degli esercizi 1974 e precedenti“.
L’eventuale avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 1974 e precedenti, accertato sulla base del conto consuntivo deliberato per tale esercizio e iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio 1975, dovrà avere la corrispondente partita in uscita denominata “Versamento al Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera dell’avanzo di amministrazione degli esercizi 1974 e precedenti” ed il relativo importo dovrà essere versato al bilancio dello Stato, a norma del terzo comma dell’articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, entro 15 giorni dall’accertamento dell’effettiva disponibilità di cassa.


Art.35
Tra le spese finanziabili con la quota assegnata a ciascun ente ospedaliero ai sensi del precedente articolo 10, sono ammessi, per l’esercizio 1975, gli oneri, afferenti l’esercizio 1974, derivanti dalla applicazione del contratto unico di lavoro dei dipendenti ospedalieri stipulato in data 23 giugno 1974.
L’intervento finanziario previsto dal precedente comma viene svolto a titolo di anticipazione da rivalere sulle disponibilità dei versamenti statali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e di cui alla legge 31 marzo 1976, n. 72, dopo che gli enti ospedalieri abbiano estinto i debiti contratti con gli istituti bancari tesorieri e con i fornitori di materiali connessi con l’esercizio dell’attività ospedaliera.
Le somme anticipate agli enti ospedalieri per il titolo di cui al primo comma del presente articolo, non possono avere altra destinazione.


Art.36
Sino a che non saranno entrate in vigore le nuove norme regionali sul controllo degli atti degli enti locali, le deliberazioni degli enti ospedalieri concernenti il bilancio preventivo, le variazioni allo stesso ed i conti consuntivi, sono soggette al controllo degli organi previsti dalla legislazione in atto vigente.

Art.37
Per l’espletamento degli adempimenti relativi all’erogazione dell’assistenza ospedaliera presso i luoghi di ricovero e cura convenzionati, l’Amministrazione regionale può avvalersi anche delle strutture amministrativo - sanitarie degli enti e casse mutue di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, a far data dal 1º gennaio 1975 e fin oltre la data di estinzione dei medesimi prevista nell’ultimo comma dell’articolo 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art.38
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 ottobre 1977.

Soddu