Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 46
Scioglimento dell’Associazione CISAPI (Centro Interaziendale sardo addestramento professionale industria) ed inquadramento, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale regionale della formazione professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
La ristrutturazione dovrà consentire il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature e valorizzare appieno le capacità professionali del personale dipendente.
Art.4
Da tale data si applicano le norme regionali relative ai Centri pubblici di formazione professionale e in particolare quelle previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Al suddetto Centro possono essere affidati anche compiti inerenti al perfezionamento, alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori occupati nell’industria o disoccupati, alla sperimentazione, all’aggiornamento e al perfezionamento del personale docente pubblico e privato, nonchè alle iniziative formative di particolare interesse regionale e ai corsi che richiedono speciale coordinamento.
Art.5
Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Con effetto dalla data del passaggio, al predetto personale si applicano le disposizioni dell’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l’esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell’articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.
Art.6
Ai fini degli inquadramenti previsti dal presente articolo, la dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale di cui alla tabella «O» allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituita dalla corrispondente tabella che viene allegata alla presente legge sotto la lettera «B». Parimenti, ai fini dell’attribuzione delle qualifiche funzionali, nella tabella «N», allegata alla predetta legge, sono inserite le qualifiche di «assistente sociale» ed «infermiere», da collocare rispettivamente nella quarta e nella terza fascia funzionale, nonchè quelle di «bidello», «custode», «fattorino autista», e di «distributore di magazzino» da collocare nella seconda fascia funzionale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 119 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art.7
Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo il contratto di lavoro dei dipendenti del disciolto CISAPI:
a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
b) indennità di contingenza ed assegno per l’adeguamento dell’indennità di contingenza, limitatamente all’importo complessivamente eccedente l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla data in considerazione;
c) assegno perequativo.
Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Al personale di cui al presente articolo non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell’ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. l’eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.
Art.8
- per intero, se prestato nella categoria di appartenenza all’atto del passaggio;
- per due terzi, se prestato in categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all’atto del passaggio;
- per metà, se prestato in categoria ulteriormente inferiore.
L’anzianità indicata al primo comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’articolo 87 ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all’articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è valida nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella «P» allegata alla predetta legge, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del precedente articolo 7.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata, sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella d’inquadramento, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:
- del 50 per cento, a decorrere dalla data d’inquadramento;
- del restante 50 per cento, a decorrere dalla corrispondente data dell’anno successivo.
Art.9
Al personale medesimo è estesa l’applicazione del secondo comma dell’articolo 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di passaggio alla Regione, salvo conguaglio.
L’Amministrazione regionale subentra, tramite il Fondo per l’addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, in tutti i rapporti giuridici di cui il CISAPI è titolare alla data di scioglimento dell’Associazione.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme dal disciolto CISAPI al Fondo per l’addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.
Art.10
Alla spesa di cui sopra si fa fronte:
- per lire 810.000.000 con la disponibilità conseguente alla cessazione dell’onere di pari importo di cui al capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1979;
- per lire 100.000.000 mediante lo storno delle corrispondenti somme dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del citato bilancio di previsione e mediante l’utilizzo della riserva prevista nella lettera i) della tabella A allegata alla legge rifinanziaria per l’anno 1979: in corrispondenza sono incrementate per lire 80 milioni le competenze del capitolo 02023 e per lire 20.000.000 le competenze del capitolo 10001 dei sopraccitati stati di previsione.
Per l’anno 1979, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai capitoli di cui al primo comma, in ragione rispettivamente, dell’80 per cento di esse al capitolo 02023 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e del 20 per cento al capitolo 10001 dello stato di previsione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Art.11
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
TABELLA «A» Inquadramento del personale già appartenente al CISAPI nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale. Termini dicorrispondenza.
- direttore
- insegnanti laureati
IV FASCIA FUNZIONALE
- capi servizio - capi ufficio - capi settore
- impiegati di concetto - assistenti sociali
- insegnanti
III FASCIA FUNZIONALE
- impiegati esecutivi - centralinisti
- manutentori tecnici - autisti meccanici
- infermiere
II FASCIA FUNZIONALE
- bidelli - custodi
- fattorino autista
- distributore di magazzino
I FASCIA FUNZIONALE
- operai comuni
- manutentori generici
ALLEGATO 1
TABELLA «B» Dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale.
Fascia funzionale V, numero posti 24; //
fascia funzionale IV, numero posti 276; //
fascia funzionale III, numero posti 51; //
fascia funzionale II, numero posti 50; //
fascia funzionale I, numero posti 18.
Data a Sassari, addì 1 giugno 1979.
Soddu