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Legge Regionale 13 aprile 1990, n. 8

Interventi immediati per superare l'emergenza idrica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. E' autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 27.000.000.000 per interventi diretti a superare l’emergenza idrica del breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
2. Agli interventi di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.


Art.2
Contributo all’Ente autonomo Flumendosa per lo studio e gli interventi sull’eutrofizzazione delle acque
1. E' autorizzata, nell’esercizio 1990, la concessione di un contributo a favore dell’Ente autonomo del Flumendosa di lire 1.200.000.000 (cap. 08226/01) per consentire il completamento dello studio e degli interventi sui problemi dell’eutrofizzazione delle acque.


Art.3
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l’anno 1990, nello stato di previsione dell’Assessorato dei lavori pubblici, gli stanziamenti dei capitoli 08035-13 e 08226-01 sono rispettivamente incrementati di lire 27.000.000.000 e di lire 1.200.000.000.
2. Alla relativa spesa di lire 28.200.000.000 si fa fronte:
- quanto a lire 27.000.000.000 con l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dei fondi speciali per il finanziamento di nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 (spese correnti) e 03017 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l’anno 1989 e la conseguente utilizzazione rispettivamente di lire 1.800.000.000, di lire 2.620.000.000 e di lire 6.580.000.000 delle riserve previste dalle voci 1, 2 e 3 della Tabella A allegata alla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e l’utilizzazione rispettivamente di lire 4.000.000.000 e 12.000.000.000 delle riserve previste dalle voci 1 e 2 della Tabella B allegata alla medesima legge regionale n. 18 del 1989;
- quanto a lire 1.200.000.000 con lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03017 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1990 e la conseguente riduzione della riserva prevista nella voce 1 della Tabella B allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 aprile 1990.

Floris