Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 10
Ripristino della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Al fine della ricostituzione della dotazione finanziaria prevista dalla legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, per la concessione di provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell’annata 1988/1989, la riduzione disposta dal terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è soppressa.
Art.2
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in diminuzione:
Entrata
Cap. 36114 - Recuperi di somme del fondo di solidarietà regionale in agricoltura, conseguenti ai provvedimenti per fronteggiare la siccità nell'annata agraria 1988-1989 (art. 2, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1)
L. 175.000.000.000
Spesa
Cap. 03020 - Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità e per il Piano del lavoro (art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1)
L. 175.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 aprile 1990
Floris
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