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Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 11

Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B - Thalassemia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. Al fine di perseguire e potenziare la prevenzione e la cura della B - Thalassemia, la Regione Autonoma della Sardegna - ai sensi dell’articolo 5, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e ad integrazione degli interventi statali di cui all’articolo 8 e seguenti del DPR 11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni - assicura un adeguato sostegno finanziario per la promozione della ricerca scientifica nel campo della patologia molecolare e genetica ed in quello della terapia genico - somatica.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore del Centro per la microcitemie afferente all’Istituto di chimica e biologia della età evolutiva della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, istituito ai sensi del DPR 11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni.
3. Per il triennio 1990-1992 la misura del contributo è quantificata in lire 500.000.000 annue. Per gli anni successivi la misura del contributo è determinata con la legge finanziaria.


Art.2
Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi di cui all’articolo 1 della presente legge sono erogati annualmente con decreto dell’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale a favore dell’Università degli studi di Cagliari.
2. Entro 30 giorni dalla data di accreditamento la Università provvede a porre i contributi a disposizione del Centro per la microcitemie.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro per le microcitemie presenta, tramite l’Università, all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale il rendiconto particolareggiato delle spese effettuate a valere sul contributo regionale assegnato nell’anno precedente.
4. La presentazione del rendiconto delle somme erogate nell’anno precedente è condizione per l’erogazione del contributo nell’anno successivo.


Art.3
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12058/02 del bilancio della Regione per l’anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELLA ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12058/02
(NI) (1.1.1.5.8.2.08.08) (05.01) - Contributo alla Università di Cagliari per l’attività di ricerca sulla B - Thalassemia svolta dal Centro per la microcitemie.
L. 500.000.000

In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1).
L. 500.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1 (legge finanziaria).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 aprile 1990

Floris