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Legge Regionale 15 maggio 1990, n. 12

Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all’attività di sistemazione idraulico - forestale, gestita dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda foreste demaniali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Erogazione delle anticipazioni
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico - agraria eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli Ispettorati e della Azienda foreste demaniali della Regione sarda, il trattamento economico di malattia, di maternità , di cassa integrazione e di infortunio, nonchè l’assegno per il mucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia.
2. Le somme anticipate, secondo quanto previsto al comma precedente, dovranno essere recuperate in un’unica soluzione al momento dell’avvenuto pagamento da parte degli istituti competenti comprovato dalla certificazione rilasciata dagli istituti stessi ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel caso che questo intervenga prima del predetto pagamento, e comunque non oltre l’anno dell’avvenuta erogazione dell’anticipazione.
3. Le modalità del recupero saranno disciplinate, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica della Regione, con apposito regolamento


Art.2
Sospensione delle anticipazioni
1. Non sono fatte nuove anticipazioni a favore degli operai da cui - nonostante sia avvenuto il pagamento dovuto da parte degli istituti previdenziali e assistenziali competenti ovvero risulti che il trattamento anticipato non era dovuto - non siano state interamente recuperate le somme precedentemente anticipate dalla Amministrazione regionale.


Art.3
Norma finanziaria
1. Alle anticipazioni da disporsi nel 1990, quantificate in lire 10.000.000.000, si fa fronte, quanto a lire 1.000.000.000 con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento e quanto a lire 6.000.000.000 con i recuperi delle anticipazioni medesime.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 saranno istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Capitolo 36116
(Nuova istituzione) 3.6.1
Recuperi di somme anticipate agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l’indennità di malattia, maternità , infortunio, cassa integrazione e per l’assegno per il nucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti (art. 1 della presente legge).
L. 6.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In aumento
Capitolo 05018
(Nuova istituzione) - Cat. progr: 05.02 - (1.1.1.4.1.1.2.08.11) (08.02) - Spese per le anticipazioni agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti a lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l’indennità di malattia, per maternità , infortunio, cassa integrazione e per l’assegno per il nucleo familiare.
L. 10.000.000.000
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 maggio 1990

Floris