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Legge Regionale 15 maggio 1990, n. 13

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Progetto Tesam
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie al completamento del sistema di interpretazione delle immagini telesatellitari e le immagini telesatellitari relative al territorio isolano.


Art.2
Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previste dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.
2. Il costo della progettazione dovrà essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all’atto del finanziamento dell’opera.


Art.3
Sistema del catasto dei rifiuti
. L’Amministrazione regionale, per il funzionamento del catasto dei rifiuti, è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie, nonchè a stipulare convenzioni con enti, società e singoli operatori particolarmente qualificati nel capo dell’informatica.


Art.4
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
1. All’articolo 109 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i collaudi di cui al comma precedente l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è altresì autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti estranei all’Amministrazione regionale, qualificati nel settore dell’economia forestale e montana, che siano iscritti negli appositi albi professionali.
Le spese per l’espletamento dei collaudi di cui ai precedenti commi graveranno sul capitolo 05031 del bilancio regionale per il 1990 e nei rispondenti capitoli di bilancio per gli anni seguenti".


Art.5
Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31
1. Il terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi) è così modificato:
"La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo per l’ambiente naturale, di cui al successivo articolo 8, provvede all’acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, si superfici ricomprese al di fuori dell’allegato A".


Art.6
Interventi per gli stagni di Santa Giusta e S’Ena Arrubia
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum, per un importo complessivo di due miliardi, alle cooperative di pesca "S. Giusta", con sede a S. Giusta e S. Andrea" con sede a Marrubiu, concessionarie dell’esercizio di pesca rispettivamente negli stagni di S. Giusta e S’Ena Arrubia, che hannosubito danni per la moria totale del prodotto in allevamento in conseguenza di gravi fenomeni di eutrofizzazione verificatisi in detti compendi nel periodo luglio - agosto 1989.
2. L’ammontare del contributo fino ad un massimo di 12.000.000 annui per socio, è determinato forfettariamente per due annualità dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto al successivo comma, a favore della cooperativa, sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all’epoca dell’evento. Il contributo per il primo anno è disposto in un’unica soluzione.
3. Qualora la ripresa della capacità produttiva dei compendi, accertata dall’Amministrazione regionale alla fine del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, superi il 50 per cento dell’ammontare complessivo annuo dei contributi da erogare, riferito separatamente a ciascuna cooperativa, l’importo del contributo può essere proporzionalmente didotto sino alla concorrenza della quota capitaria, forfettariamente attribuita a ciascun socio.
4. Per l’ottenimento del contributo le cooperative di cui al primo comma sono tenute a presentare apposita istanza all’Amministrazione regionale corredata dai sottoindicati documenti:
- certificato di vigenza riferito al periodo in cui si è verificato il danno;
- certificato d’iscrizione sul registro prefettizio;
- elenco dei soci quale risultante dai libri sociali e comprovato dalla domanda di iscrizione negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
5. Oltrechè alla manutenzione ordinaria del compendio, delle strutture e delle attrezzature di pesca, i soci delle cooperative sono tenuti. altresì , alla partecipazione a corsi di assistenza tecnica e di gestione dell'attività di pesca e dell’ambiente lagunare che saranno promossi dall’Amministrazione regionale anche in relazione a quanto disposto al successivo comma.
6. Al fine di attivare il sistematico controllo delle condizioni generali dei compensi dell’Oristanese, che consenta di predisporre gli opportuni interventi per evitare o limitare i danni da crisi anossiche, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000.
7. Lo stanziamento di cui al precedente comma è finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici, al controllo, interpolazione e valutazione dei dati acquisiti nonchè alla gestione degli impianti secondo i progetti specifici predisposti dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, avvalendosi della collaborazione di Università , Centri di ricerca, esperti singoli o associati.


Art.7
Contributi straordinari per i molluschicoltori ed arsellatori
1. Al fine di sostenere la ripresa dell’attività nel settore della molluschicoltura l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai molluschicoltori singoli o associati in cooperative, consorzi o società operanti nel Golfo di Olbia, interessati da fenomeni di moria del prodotto nell’estate 1989 contributi una tantum per un importo complessivo di lire 2.000.000.000.
2. I contributi sono concessi dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente previa deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi di cui al presente articolo dovranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
- miglioramento degli impianti di molluschicoltura e acquisto di novellame;
- miglioramento degli impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti della molluschicoltura;
- a sostituzione e ammodernamento delle imbarcazioni adibite all’attività di molluschicoltura.


Art.8
Durata dei finanziamenti del credito di esercizio peschereccio
1. I finanziamenti per prestiti di esercizio di cui al nono e decimo comma dell’articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre, di cui uno di preammortamento, ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa eropgazione.
2. I contributi di cui all’articolo 104, primo e dodicesimo comma, nonchè quelli erogati ai sensi della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, che attengono a realizzazioni di lavori ad esecuzione differita nel tempo, sono liquidabili nella misura del settanta per cento del contributo accordato, a stati di avanzamento dei lavori, ed il restante trenta per cento al collaudo delle opere stesse.


Art.9
Riduzione dei contributi
1. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1953, come modificato ed integrato dall’articolo 104 della legge regionale n. 11 del 1988, e specificatamente per le iniziative previste dal dodicesimo comma di detto articolo, riferite ad imbarcazioni al di sotto di dieci tonnellate di stazza lorda, è ridotto al venticinque per cento, nel caso di licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi consentiti.
2. Per i pescatori singoli, le cooperative e u consorzi di cooperative che operino la cancellazione del sistema di pesca a strascico tra gli strumenti previsti dalla licenza di pesca, l’ammontare del contributo è fissato al sessanta per cento della spesa ammissibile per i pescatori singoli ed al settantacinque per cento per le cooperative e consorzi di cooperative.


Art.10
Inalienabilità delle imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti ammessi ai benefici
1. Le imbarcazioni, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2, 18 maggio 1977, n. 19 e all’articolo 104 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la durata di anni cinque, non possono essere venduti o comunque alienati, nè possono essere destinati ad utilizzazioni diverse da quelle per cui sono stati realizzati, fatti salvi casi eccezionali, previa autorizzazione rilasciata con provvedimento dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente su parere del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14.
2. L’Amministrazione regionale può disporre in qualunque momento controlli, verifiche ed ispezioni presso i soggetti beneficiari delle provvidenze, i quali sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni e a fornire ogni informazione richiesta.
3. L’inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio concesso, da adottarsi con provvedimento dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.


Art.11
Attività di protezione civile
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratto a termine di diritto privato personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di produzione civile legati alla prevenzione, previsione, emergenza, soccorso e ripristino.
2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con tecnici ed esperti singoli o associati per l’espletamento dei servizi di cui al comma precedente.


Art.12
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41
1. L’articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, è sostituito dal seguente:
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all’articolo 2, un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione in lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.
2. Sono ammesse al contributo anche le imprese di cui al precedente comma che operino trattamenti parziali purchè i rifiuti trattati trovino impiego, con la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati, in imprese industriali o artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna.
3. Le imprese che operano i trattamenti parziali sui rifiuti, devono dimostrare di avere ceduto ad imprese industriali od artigiane, aventi sede ed impianti in Sardegna, i rifiuti trattati per la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati.
4. Nel caso di richiesta di contributo da parte di più imprese che trattino o trasformino il medesimo rifiuto viene data preferenza nella concessione del contributo a quella che effettua anche la trasformazione del rifiuto stesso, con i propri impianti in Sardegna, in prodotti finiti o semilavorati.
5. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell’industria e del turismo, artigianato e commercio fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all’articolo 2.
6. Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreti dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell’industria e del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto in ratei semestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità , i fornitori, ed il costo dei rifiuti acquistati, nonchè la quantità , gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.
7. La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica, concernente l’illustrazione delle caratteristiche dei cicli di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, tale da attestare la conformità dei trattamenti con la normativa vigente in materia, nonché con le dispoisizioni a tutela della salute e dell’ambiente.
8. Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo".


Art.13
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 7.800.000.000 per l’anno 1990 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi (artt. 3, 5 e 11 della presente legge).
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - Programmazione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
Lire 3.700.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1990.

Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendente da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
Lire 4.100.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1990.

In aumento
05 - Difesa ambiente
Capitolo 05003/01 (Nuova istituzione)
(2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) - Spese per l’acquisizione delle attrezzature necessarie al completamento del sistema di interpretazione delle immagini telesatellitari e delle immagini telesatellitari relative al territorio isolano (art. 1 della presente legge)
Lire 200.000.000

Capitolo 05013/08 (Nuova istituzione)
(2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) - Spese per la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previste dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata (art. 2 della presente legge
Lire 2.000.000.000

Capitolo 05013/09 (Nuova istituzione)
(2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) - Spese per l’acquisizione delle attrezzature necessarie al funzionamento del catasto dei rifiuti nonchè la stipula di convenzioni con enti, società e singoli operatori qualificati nel campo dell'informatica (art. 3 della presente legge)
Lire 500.000.000

Capitolo 05021
Spese per l’acquisizione dei terreni nudi o boscati o superfici di notevole interesse naturalistico e per il finanziamento di programmi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse ambientale riguardanti tali terreni o superfici (art. 7, commi terzo e quarto, LR 7 giugno 1989, n. 31 e art. 5 della presente legge)
Lire 100.000.000

Capitolo 05083 (Nuova istituzione)
(2.1.2.4.3.3.10.14) (02.07) - Contributi alle cooperative di pesca "S. Giusta" e "S. Andrea" che hanno subito danni per la moria del prodotto in allevamento in conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nei compendi di S. Giusta e S’Ena Arrubbia, nel periodo luglio - agosto 1989 (art. 6, primo comma, della presente legge)
Lire 2.000.000.000

Capitolo 05083/01 (Nuova istituzione)
(2.1.1.4.1.2.10.14) (08.02) - Spese per il sistematico controllo delle condizioni generali dei compendi ittici dell'Oristanese (art. 6, sesto comma della presente legge)
Lire 700.000.000

Capitolo 05083/02 (Nuova istituzione)
(2.1.2.4.3.3.10.14) (02.07) - Contributi straordinari ai molluschicoltori ed arsellatori operanti nel Golfo di Olbia (art. 7 della presente legge)
Lire 2.000.000.000

Capitolo 05111/18 (Nuova istituzione)
(2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) - Spese per l’assunzione a tempo determinato di personale operaio qualificato e specializzato, da adibire ai servizi di protezione civile; spese per la stipula delle convenzioni con tecnici ed esperti per l’espletamento dei servizi di protezione civile (art. 11 della presente legge)
Lire 300.000.000
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 e, quanto agli oneri gravanti sui capitoli 05013/09, 05111/18 e 05021 sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 maggio 1990

Floris