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Legge Regionale 28 maggio 1990, n. 14

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche ai limiti di reddito
1. Il limite di reddito di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è elevato, in relazione a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989 a lire 13.750.000.
2. Tale limite è applicabile:
- quale limite massimo di reddito per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell’anno 1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;
- quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, a partire dell’anno 1990 con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989.


Art.2
Modifica ai requisiti di reddito
1. Il primo comma, lettera f), dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:
"f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi. Il limite del reddito è adeguato ai sensi della lettera o), dell’articolo 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’articolo 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. In mancanza di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT, intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento."


Art.3
Caratteri oggettivi dell’alloggio
1. Il primo comma, lettera a), dell’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1939, n. 13 è sostituito dal seguente:
"a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13; il coefficiente di cui al primo comma, lettera e), del citato articolo 13 relativo all’area di godimento esclusivo, è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell’alloggio di cui è pertinenza;".
2. Il primo comma, lettera b) dell’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:
"b) in relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i seguenti coefficienti:
- categoria catastale A/2, coefficiente 1.05;
- categoria catastale A/3, coefficiente 0,95;
- categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;
- categoria catastale A/5, coefficiente 0,50.
La tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l’ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima".
3. Il primo comma, lettera d), dell’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è così modificato:
"d) per l’ubicazione si applicano i coefficienti previsti dal predetto articolo 18, salva la facoltà dei Comuni di individuare, anche su proposta dell’ente gestore, zone di degrado specifico per l’edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai Comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni aventi meno di 5.000 abitanti, indipendentemente dalla popolazione del Comune madre."


Art.4
Costo base degli alloggi
1. All’articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è aggiunto il seguente quinto comma:
"La Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici stabilisce entro il 31 marzo di ciascun biennio il costo base a metro quadrato con riferimento ai costi medi regionali riconosciuti dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata".


Art.5
Calcolo del canone di locazione
1. Al primo comma dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dopo le parole "rispetto a quanto già previsto dall’articolo 21 della legge n. 457 del 1978" sono aggiunte "fatta eccezione per i redditi di cui al successivo punto 1)."
2. Il punto 1) del medesimo articolo è così modificato:
"1) lire 7.500 mensili per gli assegnatari iscritti alle liste ordinarie di collocamento il cui nucleo familiare abbia reddito nullo o proveniente da sussidi e per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all’importo di una pensione minuma INPS per la generalità dei lavoratori".


Art.6
Accertamento periodico dei redditi
1. L’articolo 38 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
"La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente dagli enti gestori sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata agli enti entro 6o giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa agli uffici finanziari.
L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale.
L’assegnatario ha in ogni caso il diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell’anno una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall’ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuto accertamento.
Qualora l’assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile si applica il canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni."


Art.7
Rateizzazioni dei conguagli
1. Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, siano dovute dagli assegnatari somme arretrate, queste saranno rateizzate in 24 rate mensili senza l’applicazione della maggiorazione degli interessi.


Art.8
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori all’entrata in vigore della presente legge in attuazione della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 maggio 1990

Floris