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Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 15

Contributo al Comune di Elmas per le esigenze di organizzazione e di avviamento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Contributo straordinario
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Elmas un contributo straordinario di Lire 400.000.000.


Art.2
Norma finanziaria
1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
L. 400.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1990.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04179
Cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Elmas per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli Uffici comunali (art. 1 della presente legge).
L. 400.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul Capitolo 04179 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 giugno 1990

Floris