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Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 16

Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l’esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Adeguamento della struttura dell’Assessorato dell’industria
1. Per l’esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline, attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e per l’attuazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente la disciplina delle attività di cava, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale una proposta di regolamento per adeguare, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, le strutture amministrative dell’Assessorato regionale dell’industria secondo i principi di cui agli articoli seguenti.


Art.2
Servizio dell’attività mineraria e di cava
1. Il Servizio dell’attività mineraria dell’Assessorato dell’industria assumerà la denominazione di "Servizio dell’attività mineraria e di cava".
2. A detto Servizio saranno attribuite le competenze relative ai problemi tecnici e amministrativi della gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria e alla vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro nelle attività delle miniere, cave, torbiere, saline, acque minerali e termali.
3. Il Servizio dell’attività mineraria e di cava di articolerà in tre settori, competenti rispettivamente in materia di:
a) governo dei titoli minerari e incentivazione delle attività minerarie;
b) vigilanza, prevenzione e sicurezza nelle attività minerarie;
c) disciplina delle attività di cava.
4. Saranno istituiti uffici periferici del Servizio dell’attività mineraria e di cava con sede in Tempio Pausania e in Iglesias.
5. I settori di cui al precedente terzo comma sono ricompresi nel numero massimo di settori stabilito dell’articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4.


Art.3
Poteri e competenze dei tecnici del Servizio dell’attività mineraria e di cava
1. Ai tecnici del servizio dell’attività mineraria e di cava sono attirbuiti gli stessi poteri e competenze attribuiti agli ingegneri ed ai periti del Corpo delle miniere delle leggi che disciplinano l’attività mineraria.


Art.4
Comando di personale del Corpo delle miniere
1. Nelle more della determinazione del contingente di personale da assegnare al Servizio dell’attività mineraria e di cava e dell’espletamento dei relativi concorsi, al fine di garantire il funzionamento del servizio, l’Amministrazione regionale promuoverà le necessarie intese per il comando presso il Servizio dell’attività mineraria e di cava di personale tecnico del Corpo delle miniere, in servizio presso il Distretto minerario della Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di sette unità con la qualifica di ingegnere minerario e di cinque unità con la qualifica di perito minerario.
2. I comandi non dovranno protrarsi per oltre un anno dalla data di espletamento dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale tecnico occorrente al Servizio dell’attività mineraria e di cava.


Art.5
Inquadramento nei ruoli regionali di personale del Corpo delle miniere in posizione di comando.
1. Il personale del Corpo delle miniere che abbia prestato servizio per almeno un anno in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale.
2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma.
3. L’inquadramento è disposto previo superamento di un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, indetto con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. L’inquadramento avviene:
a) nella settima qualifica funzionale e nel profilo profesionale di istruttore direttivo tecnico con qualifica professionale di ingegnere, per il personale con la qualifica di ingegnere;
b) nella sesta qualifica funzionale e nel profilo professionale di perito minerario per il personale con la qualifica di perito minerario.
5. Le materie d’esame, i criteri per la composizione della commissione esaminatrice, la formazione della graduatoria e ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dal decreto che indice il concorso.
6. Il personale che non presenti domanda di passaggio o che non superi il concorso cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al secondo comma dell’articolo 4.


Art.6
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - programmazione, bilancio e assetto del territorio
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria 1990)
L. 520.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1990.

In aumento
02 - Affari generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale(LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1 giugno 1979, n. 47; LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 18; LR 25 giugno 1984, n. 33, art. 3; LR 5 agosto 1985, n. 17; LR 23 agosto 1985, n. 20, art. 20; LR 5 novembre 1985, n. 26; LR 26 agosto 1988, n. 32; LR 24 ottobre 1988, n. 32; LR 24 ottobre 1988, n. 35, e art. 73 della legge finanziaria 1990 (spesa obbligatoria)
L. 370.000.000

Capitolo 02022
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria 1990) (spesa obbligatoria)
L. 90.000.000

Capitolo 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria 1990) (spesa obbligatoria)
L. 40.000.000

Capitolo 02052
Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale(LR 17 agosto 1978, n. 51; DPR 19 giugno 1979, n. 348; LR 5 dicembre 1979, n. 62; LR 19 novembre 1982, n. 42; LR 8 maggio 1984, n. 15 e LR 8 maggio 1984, n. 18)
L. 20.000.000

2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 19900 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 giugno 1990

Floris