Legge Regionale 23 luglio 1990, n. 28
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, recante: "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"4. E’ autorizzata, presso la SFIRS, il CIS o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna e regolarmente convenzionati, l’istituzione di un apposito fondo per l’impiego degli stanziamenti relativi ad interventi per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese previsti, rispettivamente, in lire 15 miliardi dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 ed in lire 12 miliardi dall’articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1990, n. 1".
Art.2
Art.3
"L’Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire, la fidejussione necessaria per le piccole e medie imprese, fino ad un massimo del 50 per cento dell’ammontare dell’importo consolidato, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica della azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali.
Per la concessione della suddetta fidejussione viene utilizzato in fondo per le garanzie già esistenti presso il CIS e costituito ai sensi della legge regionale 7 maggio 1053, n. 22, le cui disponibilità finanziarie e i successivi incrementi sono destinati anche al presente intervento".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 luglio 1990
Floris