Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 29
Deroga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, concernente: "Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. In considerazione delle eccezionali necessità di trasporto connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio, l’Assessorato regionale dei trasporti ha facoltà di rilasciare autorizzazioni all’impiego eccezionale in servizio di noleggio con conducente degli autobus adibiti al servizio pubblico di linea, anche in deroga alla limitazione prevista dal comma secondo dell’articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16.
2. La facoltà prevista dal precedente comma si riferisce esclusivamente ai servizi di noleggio da esercitarsi nel mese di giugno 1990.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 luglio 1990.
Floris
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